Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
11 luglio 2002
_Form............. CONSIGLI RICHIESTA............. Spett. le ADUC, questa mattina sono stato multato dai locali Vigili Urbani, per aver superato di 24 kmh orari il limite di velocita' consentito in centro abitato. Il rilevamento e' stato effettuato con il Telelaser LTI 20-20, e stando alla dicitura indicata nel verbale regolarmente omologato. Mi chiedo: 1) essendo la rilevazione stata effettuata a 158, 8 metri di distanza, come faccio a sapere che anziche' il sottoscritto non e' stata rilevata l'autovettura che avevo davanti e che prima di giungere sul punto in cui sostavano i Vigili ha svoltato a sinistra?
2) Non avendo con me la Carta di circolazione, sono stato costretto a tornare a casa a prendere la Carta di Circolazione e ritornare sul luogo per dar loro la possibilita' di redigere il verbale, nonostante li avessi resi edotti del fatto che avrei preferito che mi inviassero a casa i due verbali (autovelox e mancanza documenti), onde evitare nel male, di perdere un'ora di lavoro: non erano tenuti a contestarmi subito i due verbali?
3) A fronte di quanto esposto, e' il caso di provare a intentare ricorso?
4) Se si, e' consigliabile pagare subito comunque il verbale chiedendo eventualmente la restituzione della somma corrisposta o e' meglio aspettare la decisione del Giudice/Prefetto?
5) Ultimo quesito, in questo caso, e' piu' consigliabile ricorrere al Prefetto o al Giudice di Pace?
Cordiali saluti,
2) Non avendo con me la Carta di circolazione, sono stato costretto a tornare a casa a prendere la Carta di Circolazione e ritornare sul luogo per dar loro la possibilita' di redigere il verbale, nonostante li avessi resi edotti del fatto che avrei preferito che mi inviassero a casa i due verbali (autovelox e mancanza documenti), onde evitare nel male, di perdere un'ora di lavoro: non erano tenuti a contestarmi subito i due verbali?
3) A fronte di quanto esposto, e' il caso di provare a intentare ricorso?
4) Se si, e' consigliabile pagare subito comunque il verbale chiedendo eventualmente la restituzione della somma corrisposta o e' meglio aspettare la decisione del Giudice/Prefetto?
5) Ultimo quesito, in questo caso, e' piu' consigliabile ricorrere al Prefetto o al Giudice di Pace?
Cordiali saluti,
Risposta ADUC
il rilievo del Telelaser puo' essere contestato, adducendone la potenziale aleatorieta', come suggerito da talune sentenze (per esempio, la n. 196/00 del GdP di Padova). Ad ogni modo, non c'e' in assoluto alcuna garanzia di ottenere un esito favorevole: e' il giudice specifico a decidere.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
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Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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