Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
11 luglio 2002
In data 09-07-2002 mi e' stato notificata un infrazione per eccesso di velocita' rilevata con autovelox 104/c2 commessa il 20-03-2002, vorrei sapere se ci sono i presupposti per poter far ricorso dato che: -Non mi e' stato possibile contestare subito l'infrazione, -Non ho potuto verificare l'effettiva presenza degli agenti e la loro posizione (cosa che per legge devono essere visibili anche a distanza) -Non so Se l'apparecchio autovelox funzionava correttamente -Non so se e' regolare la notifica dell'infrazione dopo oltre tre mesi
Risposta ADUC
per poter presentare un ricorso valido, dovrebbe riuscire a dimostrare che l'autovelox non fosse perfettamente funzionante e l'assenza degli agenti.
Come vede alle sue domande, pur legittime, non si puo' dare una risposta, in assenza di prove.
La notifica deve avvenire entro 150 giorni dalla possibilita' di identificazione del trasgressore, e dunque le e' stata notificata nei termini.
L'unico motivo per il ricorso e' addurre il mancato fermo, ma sara' il giudice al quale lo presentera' a valutarne l'ammissibilita'. Dunque non c'e' certezza.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' comunque valido quello del mancato fermo, ancora indispensabile ai sensi del Codice della Strada in casi particolari e piu' in generale salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Come vede alle sue domande, pur legittime, non si puo' dare una risposta, in assenza di prove.
La notifica deve avvenire entro 150 giorni dalla possibilita' di identificazione del trasgressore, e dunque le e' stata notificata nei termini.
L'unico motivo per il ricorso e' addurre il mancato fermo, ma sara' il giudice al quale lo presentera' a valutarne l'ammissibilita'. Dunque non c'e' certezza.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' comunque valido quello del mancato fermo, ancora indispensabile ai sensi del Codice della Strada in casi particolari e piu' in generale salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti