Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

5 luglio 2002
Domanda 5 luglio 2002
Cara Aduc, allego lettera inviata dal mio legale all'Alitalia a seguito di uno spiacevole episodio: dirottato su altro volo causa overbooking, non ho goduto di nessuna delle forme di compensazione previste dalla Carta dei Diritti del Passeggero.
Desiderando che venisse data la massima pubblicita' a tale comportamento incivile, invio tale lettera a Voi e ad altre Associazioni analoghe.
Distinti saluti.
Genova, 28 giugno 2002 Spett. le RACCOMANDATA A. R. ALITALIA S. p. a. - Ufficio Relazioni Clientela Via Marchetti, 111 00148 ROMA e p. c. Spett. le Agenzia Viaggi NEW JET di Novi Ligure P. zza Repubblica, 2 15067 NOVI LIGURE (AL) Oggetto: Richiesta rimborso e risarcimento danni.
Si e' rivolto a questo studio il Sig. xxxxx lamentando i deplorevoli inconvenienti meglio specificati in appresso.
Il 9 giugno u. s., munito di regolare biglietto acquistato fin dal 09.02.2002 presso l'agenzia viaggi "New Jet" di Novi Ligure, il mio assistito si e' recato presso l'aeroporto di Milano Malpensa allo scopo di imbarcarsi sul volo Alitalia AZ 626, in partenza alle ore 10, 15 destinazione Chicago, dove, successivamente, avrebbe dovuto imbarcarsi sul volo American Airlines UA 7528 destinazione Saginaw.
Verificatosi il fastidioso imprevisto dell'overbooking, e' stata prospettata al Sig. xxxx l'eventualita' di imbarco sul volo Alitalia AZ 618 per Boston, con proseguimento su Chicago a mezzo del volo AA2013 previsto in arrivo alle 18, 05, con ulteriore proseguimento per Saginaw con volo UA 7466 in partenza alle ore 19, 00 e arrivo alle 21, 06.
A quel punto il Sig. xxxx ha fatto presente di non gradire tale soluzione per il fatto che, giungendo a Saginaw in ora tarda e dovendo noleggiare un'auto per raggiungere la destinazione finale, avrebbe dovuto guidare di notte, con gli ovvii problemi causati dal fuso orario. Il Sig. xxxxx ha, allora, chiesto di poter pernottare a Chicago a spese di Alitalia, per poi proseguire il mattino successivo per Saginaw. Gli e' stato risposto che tale possibilita' non era prevista.
In conclusione, il Sig. xxxxx - ha dovuto telefonare a destinazione a sue spese; - ha dovuto pagarsi in proprio i pasti extra, non essendogli stato offerto alcun buono pasto; - ha dovuto guidare fino a tarda notte per giungere alla propria destinazione (da considerare che le ore 21, 00 locali quali ora d'arrivo, corrispondevano alle ore 3, 00 del mattino italiane); - non ha potuto utilizzare il numero telefonico 773 686 5961 comunicatogli dagli operatori Alitalia di Boston per avere diritto ad un rimborso, in quanto l'intercolutore era rappresentato da un nastro magnetico che invitava a rivolgersi ad altri numeri, ottenendo sempre lo stesso risultato; - non gli e' stato comunicato a chi ed in quali forme ottenere un adeguato rimborso.
Ricordo, a tale proposito, che il Regolamento Comunitario n. 295/91, obbligatoriamente da osservarsi da parte di Codesta Compagnia, prevede per i casi di overbooking: 1. rimborso senza penali dell'intero costo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata; 2. volo alternativo quanto prima possibile fino alla destinazione finale; 3. volo alternativo ad una data successiva a lui piu' conveniente.
Indipendentemente dalla scelta, la compagnia ha il dovere di pagare immediatamente, dopo il negato imbarco e senza che il passeggero lo richieda: - per i voli inferiori ai 3.500 Km.: 150, 00 euro. Nel caso in cui la compagnia offra un volo alternativo che permetta al passeggero di arrivare a destinazione non oltre due ore dopo l'orario di arrivo del volo programmato, tale compensazione puo' essere ridotta a 75, 00 euro; - per i voli superiori ai 3.500 Km: 300, 00 euro. Nel caso in cui la compagnia offra un volo alternativo che permetta al passeggero di arrivare a destinazione non oltre quattro ore dopo l'orario di arrivo del volo programmato, tale compensazione puo' essere ridotta a 150, 00 euro.
La compensazione deve essere pagata in contanti o, d'accordo con il passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi.
La misura della compensazione puo' essere limitata al prezzo del biglietto corrispondente alla destinazione finale.
In aggiunta alla compensazione la compagnia deve assicurare, a titolo gratuito, in favore di coloro ai quali sia negato l'imbarco: - una telefonata, o telex o fax al luogo di destinazione; - pasti e consumazioni in congrua relazione all'attesa del volo; - adeguata sistemazione in albergo.
Nulla di quanto sopra elencato, spettante di diritto a tutti i passeggeri in partenza da un aeroporto comunitario, ha fatto Alitalia per il Sig. xxxxx: non gli e' stato offerto ne' un pasto, ne' un pernottamento e nemmeno una telefonata.
Tale comportamento e' oltraggioso e vessatorio prima che illegittimo, perche' non risponde ai minimi canoni di correttezza civile ed educazione nei riguardi dei clienti/utenti. Per tale motivo, oltre che all'agenzia di viaggi "New Jet" di Novi Ligure (dove era stato acquistato il biglietto aereo), la presente sara' inviata alle associazioni ALTRO CONSUMO, ADUC, ADICONSOM e FEDERCONSUMATORI.
Quanto sopra premesso chiedo a nome del mio assistito: 1. rimborso di euro 300, 00 per ritardato arrivo; 2. rimborso di euro 100, 00 per telefonate extracontinentali, pasti, etc.; 3. rimborso di euro 300, 00 per danni e disagi causati; 4. rimborso di euro 300, 00 per le spese dovute al mio intervento.
Il prefato rimborso e' richiesto dal Sig. xxxxx unicamente in denaro e non dietro compensazione con buoni viaggio.
In difetto di riscontro epistolare, anche a mezzo fax, entro 15 gg. dal ricevimento della presente adiro' senza ulteriore avviso nelle competenti sedi giudiziarie.
Distinti saluti.
Allegati: 1. fotocopia biglietto aereo; 2. fotocopia carta d'imbarco volo Boston-Chicago; 3. fotocopia contratto noleggio auto da cui risulta l'orario d'inizio del noleggio (ore 21,28 locali corrispondenti alle 3, 28 ora italiana).

Risposta ADUC
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