Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
4 luglio 2002
Ho richiesto a Telecom la disattivazione della linea telefonica a me intestata, tramite raccomandata spedita il 3/5/2002, a questa hanno seguito decine di chiamate al 187 di sollecito, la linea e' stata finalmente disattiva il 1/7/2002.
Il 24/6/2002, ho ricevuto la bolletta telefonica comprendente oltre alle chiamate effettuate, il canone del periodo luglio/agosto 2002.
Posso contestarla richiedendo lo scorporo del canone dalla fattura?
Posso richiedere la restituzione dell'anticipo sulla chiamate interurbane versato con la prima bolletta?
Grazie Saluti Alessandro
Il 24/6/2002, ho ricevuto la bolletta telefonica comprendente oltre alle chiamate effettuate, il canone del periodo luglio/agosto 2002.
Posso contestarla richiedendo lo scorporo del canone dalla fattura?
Posso richiedere la restituzione dell'anticipo sulla chiamate interurbane versato con la prima bolletta?
Grazie Saluti Alessandro
Risposta ADUC
ci pare che nel suo caso la disdetta sia stata comunicata con il dovuto anticipo: attendersi la sospensione prima della scadenza del bimestre sarebbe stato possibile ma poco utile dal punto di vista pratico -salve esigenze specifiche- in quanto il bimestre sarebbe comunque stato addebitato come periodo. Ma per quanto invece concerne il canone successivo, relativo al periodo non usufruito, invece che attendere il rimborso potrebbe provare -non rischiando pendenze dal momento che la linea viene disattivata- ad effettuare il pagamento con un nuovo bollettino, decurtando le somme aggiuntive. Occorrera' che provveda poi a comunicare per raccomandata A/R -allegando in copia il bollettino effettivo- l'avvenuto scorporo del canone non dovuto, specificando che conseguentemente non sara' necessario (da parte loro) provvedere al rimborso della somma relativa.
Poiche' anche per il rimborso dell'anticipo (con interessi) richiede la messa in mora, puo' gia' contestualmente specificare che in caso non avvenga il rimborso dello stesso entro i 6 mesi privisti adira' -senza ulteriore indugio- le vie legali.
Poiche' anche per il rimborso dell'anticipo (con interessi) richiede la messa in mora, puo' gia' contestualmente specificare che in caso non avvenga il rimborso dello stesso entro i 6 mesi privisti adira' -senza ulteriore indugio- le vie legali.
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