Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
4 luglio 2002
Trento, 01 luglio 2002 Buonasera, abito a Trento e oggi (data timbro Roma 19-6-2002) mi sono vista recapitare dal comando dei Vigili Urbani di Roma una multa per un importo di 77.18 Euro. Il giorno 1 marzo 2002 (e adesso siamo a luglio!!!) avrei attraversato un incrocio con il semaforo rosso. Il fatto e' che io quel giorno non ero a Roma (in macchina non ci sono mai stata) ma bensi' a Vicenza per lavoro (con la mia macchina). Sentiti i locali Vigili Urbani mi sono sentita dire che facendo ricorso rischiavo, se non accettato, di dover pagare un importo doppio e che una possibile soluzione poteva essere quella di telefonare ai loro colleghi di Roma per verificare che non ci fossero errori nella compilazione del verbale!!!!!! Ma come, ero a centinaia di Km da Roma e quindi non sono di certo passata con il rosso in una strada della capitale e dovrei pagare (per non rischiare di pagare il doppio) o sperare in un errore del vigile che ha fatto il verbale.????!!!!!
NON CI SIAMO.
Oltre a farmi fare una dichiarazione dalla azienda di Vicenza che dimostri che in quella data ero presso di loro per lavoro, qual e' la corretta procedura per lottare e vincere contro questa palese ingiustizia???
P.S.: Mi e' stato detto che in circolazione ci sono numerosi casi di targhe clonate. In questo caso cosa dovrei fare???
Ringraziandovi per avermi fin qui letto e per l'aiuto che potrete darmi vi porgo i miei piu' cordiali saluti e vi auguro un buon lavoro.
NON CI SIAMO.
Oltre a farmi fare una dichiarazione dalla azienda di Vicenza che dimostri che in quella data ero presso di loro per lavoro, qual e' la corretta procedura per lottare e vincere contro questa palese ingiustizia???
P.S.: Mi e' stato detto che in circolazione ci sono numerosi casi di targhe clonate. In questo caso cosa dovrei fare???
Ringraziandovi per avermi fin qui letto e per l'aiuto che potrete darmi vi porgo i miei piu' cordiali saluti e vi auguro un buon lavoro.
Risposta ADUC
per poter contestare, occorre dimostrare dove si trovasse il mezzo (con testimonianze) ricorrendo in opposizione. Altrimenti, non e' possibile dimostrare l'errore.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
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Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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