Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

4 luglio 2002
Domanda 4 luglio 2002
eccesso di velocita'- rilevarore Velomatic mod. 512 omologata il 27/11/1989. spett. Aduc ho ricevuto in data 15/06/02 la notifica di una sanzione amministrativa per eccesso di velocita' sulla ss101 in data 17/04/02 ho letto un po' la vs pagina ma ho le idee un po' confuse in quanto noto delle diverse interpretazioni dipendenti dal modello di autovelox utilizzato, vorrei presentare ricorso al giudice di pace che mi consigliate? non sono stato fermato in quell' occasione!

Risposta ADUC
anche con questo modello e' possibile il fermo immediato, dunque potrebbe contestarne la mancanza.
Ma sull'esito positivo, non siamo certi, essendo comunque una decisione del giudice adito.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' comunque valido quello del mancato fermo, ancora indispensabile ai sensi del Codice della Strada in casi particolari e piu' in generale salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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