Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
3 luglio 2002
Ecco il mio problema: ho un telefonino cellulare acquistato da 5 giorni che presenta un difetto. Il negoziante all'atto dell'acquisto mi ha spiegato che la garanzia permette la sostituzione del prodotto entro 15 giorni d'acquisto del telefonino, purche' quest'ultimo abbia meno di 15 minuti di telefonate. Sono pero' venuto a conoscenza di una legge che permette a noi consumatori di usufruire della sostituzione del prodotto o anche del rimborso dei soldi spesi all'atto dell'acquisto entro 7 giorni dall'acquisto, indipendentemente dalle condizioni di garanzia del commerciante e/o del produttore del telefonino e che inoltre e' possibile usufruire della sostituzione del prodotto entro il periodo di garanzia, sempre qualora vi siano malfunzionamenti previsti dai termini di garanzia.
Volevo solo sapere se tale legge esiste e come possiamo fare per farla valere in caso di rigetto del commerciante e/o della casa produttrice.
Volevo solo sapere se tale legge esiste e come possiamo fare per farla valere in caso di rigetto del commerciante e/o della casa produttrice.
Risposta ADUC
quella citata e' la garanzia contrattuale: e' comunque operante la norma di legge. Che non e', pero', neanche quella da lei citata (operativa per i contratti avvenuti fuori dei locali commerciali). La legge (tra l'altro nuova) che puo' essere invece applicata in caso di vizi, prevede adesso la denuncia del vizio medesimo entro 2 mesi, tramite raccomandata A/R, direttamente al rivenditore -chiedendo riparazione o sostituzione (il rimborso, solo in caso non fosse possibile risolverla direttamente). Invii pertanto detta raccomandata A/R, immediatamente, dettando un termine di 15 gg entro cui provvedere alla sostituzione ed avvisando che in difetto adira' le vie legali -agendo di fronte al giudice di pace. La legge e' la n. 24 del 2002.
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