Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
2 luglio 2002
2 Lug 2002
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Mia madre ha ricevuto una multa per divieto di sosta. Premetto che lei ha preso la patente 10 anni fa (aveva 57 anni)per avere autonomia nel muoversi perche' abita in una zona non servita da mezzi e negozi; ha quindi dei limiti perche' viaggia solo in paese e non certo a Milano. La multa era alle h. 20.15 (lei non guida di sera) ma soprattutto la targa era la sua ma la descrizione dell'auto no perche' mia madre ha una FIAT UNO e sulla multa risulta una OPEL VECTRA. Possiamo rifiutarci di pagarla? cosa dobbiamo fare?
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RICHIESTA.............Mia madre ha ricevuto una multa per divieto di sosta. Premetto che lei ha preso la patente 10 anni fa (aveva 57 anni)per avere autonomia nel muoversi perche' abita in una zona non servita da mezzi e negozi; ha quindi dei limiti perche' viaggia solo in paese e non certo a Milano. La multa era alle h. 20.15 (lei non guida di sera) ma soprattutto la targa era la sua ma la descrizione dell'auto no perche' mia madre ha una FIAT UNO e sulla multa risulta una OPEL VECTRA. Possiamo rifiutarci di pagarla? cosa dobbiamo fare?
Risposta ADUC
la questione e' problematica. Occorre infatti dimostrare dove si trovasse il mezzo (con testimoni) all'ora e nel giorno indicati, oltre a contestare -per avvalorare la propria tesi- la difformita' tra i due modelli di auto.
Il ricorso, pero', va presentato a Milano.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' comunque valido quello del mancato fermo, ancora indispensabile ai sensi del Codice della Strada in casi particolari e piu' in generale salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Il ricorso, pero', va presentato a Milano.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' comunque valido quello del mancato fermo, ancora indispensabile ai sensi del Codice della Strada in casi particolari e piu' in generale salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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