Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
30 giugno 2002
30 Giu 2002
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............In data 28/06/2002 ho ricevuto per mezzo raccomandata A.R. una multa per violazione dell'art 171/1-2 del C.d.S. elevata da parte della Polizia Municipale di Caserta in data 10/04/2002 alle ore 17.47 in Via Roma. La sanzione pecuniaria è di €32 + 7,74 (x sp.) per un totale di 39,74. All'interno del verbale è presente tale nota: "IL VEICOLO NON POTEVA ESSERE FERMATO IN TEMPO UTILE E NEI MODI REGOLAMENTARI, AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE" tengo a precisare che a giustificazione di questa nota non vi è alcun riferimento ad art. del C.d.S. Ci sono gli estremi per presentare ricorso
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............In data 28/06/2002 ho ricevuto per mezzo raccomandata A.R. una multa per violazione dell'art 171/1-2 del C.d.S. elevata da parte della Polizia Municipale di Caserta in data 10/04/2002 alle ore 17.47 in Via Roma. La sanzione pecuniaria è di €32 + 7,74 (x sp.) per un totale di 39,74. All'interno del verbale è presente tale nota: "IL VEICOLO NON POTEVA ESSERE FERMATO IN TEMPO UTILE E NEI MODI REGOLAMENTARI, AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE" tengo a precisare che a giustificazione di questa nota non vi è alcun riferimento ad art. del C.d.S. Ci sono gli estremi per presentare ricorso
Risposta ADUC
l'articolo violato e' stato indicato, la nota -riguardante le particolari e specifiche esigenze degli agenti- non ha come riferimento un articolo del codice.
Non e' dunque questa l'irregolarita' da contestare.
Potrebbe addurre il mancato fermo, ma sull'esito non c'e' certezza.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' comunque valido quello del mancato fermo, ancora indispensabile ai sensi del Codice della Strada in casi particolari e piu' in generale salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Non e' dunque questa l'irregolarita' da contestare.
Potrebbe addurre il mancato fermo, ma sull'esito non c'e' certezza.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' comunque valido quello del mancato fermo, ancora indispensabile ai sensi del Codice della Strada in casi particolari e piu' in generale salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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