Giovedì 4 giugno 2026
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Lettera del consumatore

22 febbraio 2000
Domanda 22 febbraio 2000
In data 05.12.1999 e’ stata data risposta al quesito di un consumatore che si lamentava circa i consumi e la qualita’ del g.p.l. per riscaldamento della propria abitazione. Nella suddetta risposta e’ stato fatto rilevare che l'esclusiva della fornitura di g.p.l. e’ vietata per legge. Posso conoscere cortesemente gli estremi legislativi? Tale divieto e’ aggirabile da parte del fornitore con la doppia firma dell'acquirente per le clausole poste sul contratto di acquisto o di comodato del serbatoio di contenimento? L'eventuale norma e’ retroattiva?

Risposta ADUC
Questa disposizione non e' aggirabile neppure con la doppia firma ne' il comodato. La legge dettava un termine di adeguamento (sui 3 anni) passato il quale quei vecchi e costringenti contratti non erano comunque piu' validi (adesso -piu' o meno dal '98- non sono ormai piu' validi).
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