Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
24 giugno 2002
24 Giu 2002
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............In data 15/12/1991 mia madre stipulò una polizza vita con la Commersial Union Vita S.p.a. "tramite la banca con la quale era correntista" per la durata di 10 anni.
Nel gennaio del 1993 fu recapitata una lettera da parte della compagnia informandola di alcuni accordi a favore degli utenti:
<<una speciale clausola che, in caso di invalidità per infortunio o malattia, La esonera dal pagamento dei premi non ancora versati.>>
In basso alla lettera vi é anche:
<<Trascorsi i primi due anni dalla decorrenza della polizza il contraente del "Programma Assicurazione Rendita" viene esonerato dal pagamento delle rate residue in caso di sinistro che provochi l'invalidità superiore al 70%.
L'esonero ha valore a partire dalla data di definizione del sinistro e prevede il rimborso delle rate già versate i data successiva a quella del sinistro del sinistro stesso. Il limite di indennizzo per ogni assicurato è di Lire 50.000.000.>>
In data 09/07/1997 dopo un intervento chirurgico la contraente fu riconosciuta inabile al 100%.
Non fece alcuna comunicazione alla compagnia perché non ricordava della lettera prima citata.
In data 14/12/2001 la polizza giunse a scadenza e nel preparare i vari documenti ritrovò la lettera di cui sopra, inviandovi subito la comunicazione di infortunio alla compagnia, che non le ha riconosciuto il rimborso dei premi già versati dal 09/07/1997 al 14/12/2001 per il seguente motivo:<<in quanto i diritti nascenti dal tipo di pagamento delle polizze in oggetto risultano prescritti ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile>secondo cui il tempo utile massimo e il 09/07/1998.
La compagnia doveva informare di questo articolo?
Tra altro nella lettera vengono citati altri tipi di vincoli perché non questo?
La comunicazione che secondo la compagnia fu fatta in ritardo ha veramente un termine?
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............In data 15/12/1991 mia madre stipulò una polizza vita con la Commersial Union Vita S.p.a. "tramite la banca con la quale era correntista" per la durata di 10 anni.
Nel gennaio del 1993 fu recapitata una lettera da parte della compagnia informandola di alcuni accordi a favore degli utenti:
<<una speciale clausola che, in caso di invalidità per infortunio o malattia, La esonera dal pagamento dei premi non ancora versati.>>
In basso alla lettera vi é anche:
<<Trascorsi i primi due anni dalla decorrenza della polizza il contraente del "Programma Assicurazione Rendita" viene esonerato dal pagamento delle rate residue in caso di sinistro che provochi l'invalidità superiore al 70%.
L'esonero ha valore a partire dalla data di definizione del sinistro e prevede il rimborso delle rate già versate i data successiva a quella del sinistro del sinistro stesso. Il limite di indennizzo per ogni assicurato è di Lire 50.000.000.>>
In data 09/07/1997 dopo un intervento chirurgico la contraente fu riconosciuta inabile al 100%.
Non fece alcuna comunicazione alla compagnia perché non ricordava della lettera prima citata.
In data 14/12/2001 la polizza giunse a scadenza e nel preparare i vari documenti ritrovò la lettera di cui sopra, inviandovi subito la comunicazione di infortunio alla compagnia, che non le ha riconosciuto il rimborso dei premi già versati dal 09/07/1997 al 14/12/2001 per il seguente motivo:<<in quanto i diritti nascenti dal tipo di pagamento delle polizze in oggetto risultano prescritti ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile>secondo cui il tempo utile massimo e il 09/07/1998.
La compagnia doveva informare di questo articolo?
Tra altro nella lettera vengono citati altri tipi di vincoli perché non questo?
La comunicazione che secondo la compagnia fu fatta in ritardo ha veramente un termine?
Risposta ADUC
non si rileva alcuna irregolarita' nel comportamento della compagnia: non solo non deve, ovviamente, mettere a conoscenza il cliente di articoli di legge, ma il fatto che i premi siano stati volontariamente corrisposti e non ci si sia avvalsi della clausola che consentiva l'esenzione, fa decadere il diritto. Ad ogni modo, riteniamo debba richiedere una valutazione all'Isvap -V. del Quirinale 21, 00187 Rm.
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