Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
23 giugno 2002
23 Giu 2002
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Mi è stato recapitato un verbale di contravvenzione per aver superato i limiti di velocità. A questo non è stata allegata la foto probatoria dell'accaduto (che, i verbalizzanti, dicono di aver depositato agli atti del relativo ufficio "per la sola presa visione"). Viene indicato come motivo che ha impedito l'immediata contestazione: "contestazione altra infrazione". Oltre a tutto questo, desidero precisare che, nel luogo dove è stata elevata la contravvenzione, non ho visto nessun veicolo né agenti della polizia. Infine, dicono di aver utilizzato per la rilevazione un Autovelox 104/C2-DM.2483-10.11.93.
Desidero sapere se esistono gli estremi per un ricorso al giudice di pace.
RingraziandoVi per la cortese attenzione, porgo distinti saluti.
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RICHIESTA.............Mi è stato recapitato un verbale di contravvenzione per aver superato i limiti di velocità. A questo non è stata allegata la foto probatoria dell'accaduto (che, i verbalizzanti, dicono di aver depositato agli atti del relativo ufficio "per la sola presa visione"). Viene indicato come motivo che ha impedito l'immediata contestazione: "contestazione altra infrazione". Oltre a tutto questo, desidero precisare che, nel luogo dove è stata elevata la contravvenzione, non ho visto nessun veicolo né agenti della polizia. Infine, dicono di aver utilizzato per la rilevazione un Autovelox 104/C2-DM.2483-10.11.93.
Desidero sapere se esistono gli estremi per un ricorso al giudice di pace.
RingraziandoVi per la cortese attenzione, porgo distinti saluti.
Risposta ADUC
potra' chiedere la visione della foto, a disposizione presso il Comando.
Infatti non c'e' l'obbligo, stante la legge e le sentenze successive, dell'invio al domicilio del trasgressore.
Puo' addurre il mancato fermo, ma sara' il giudice a valutare sulla ammissibilita'.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate -dagli agenti- subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Infatti non c'e' l'obbligo, stante la legge e le sentenze successive, dell'invio al domicilio del trasgressore.
Puo' addurre il mancato fermo, ma sara' il giudice a valutare sulla ammissibilita'.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate -dagli agenti- subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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