Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

22 giugno 2002
Domanda 22 giugno 2002
22 Giu 2002
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............egregia ADUC vi chiedo un urgente aiuto in quanto mi è stata recapitata un multa per eccesso di velocità non contestatami immediatamente, cito "in quanto l'accertamento è stato effettuato a mezzo di apparecchio omologato (velomatic mod. 512) e del quale ne è stato controllato il regolare funzionamento prima dell'accertamento che consente la determinazione dell'illecito a transito avvenuto a distanza di 16 metri dal punto di accertamento del veicolo e non è stato possibile predisporre una pattuglia a valle del rilevamento per mancanza di contingente numerico" è possibile fare ricorso a questa contravvenzione? vi prego in una risposta al più presto possibile. vi ringrazio gian luca

Risposta ADUC
anche con questo modello e' possibile il fermo immediato, dunque potrebbe contestarne la mancanza.
Ma sull'esito positivo, non siamo certi, essendo comunque una decisione del giudice adito.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate -dagli agenti- subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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