Venerdì 5 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Lettera del consumatore

18 giugno 2002
Domanda 18 giugno 2002
18 Giu 2002
Oggetto: Consiglio
Spett.le ADUC,
vi chiedo un consiglio per capire come procedere.
Abito a Parma, e sabato mattina ho ricevuto una multa da un ausiliario alla sosta, per avere parcheggiato in centro; io in realtà sono residente in centro e sono munito di regolare permesso di sosta per residente, peraltro anche al momento bene esposto sul parabrezza. Al momento di parcheggiare, ho controllato che fosse consentito sostare e ho letto sul cartello che in quella zona non era consentito l'utilizzo di "abbonamenti". Essendo certo che "abbonamento" non significasse "permesso di parcheggio per residente", ho lasciato la macchina in sosta, salvo trovare dopo un'ora una contravvenzione in quanto "sostavo senza esporre l'attestato di pagamento". Mi sono recato nell'ufficio della TEP, l'azienda di trasporti pubblici che gestisce per conto del comune le aree di parcheggio, per segnalare le mie ragioni, ma stamattina sono stato contattato da questo ufficio, che mi ha ribadito che per "abbonamento" si intende anche il permesso per residenti.
Al di là della maleducazione dell'ausiliaria che mi ha contestato la contravvenzione (che sosteneva che io non sapessi leggere), vorrei da voi un consiglio sul come procedere, in quanto al di là dell'entità della multa, credo si tratti di una questione di principio, ai danni di un cittadino che come tale, addirittura paga per avere questi disservizi.
Grazie.
Cordiali saluti.

Risposta ADUC
in primo luogo, occorrerebbe verificasse cosa prevedano le delibere comunali, in quanto limitarsi alla contestazione sul significato che lei puo' attribuire ad una parola -anche se legittimo e plausibile- da solo non e' motivo sufficiente per essere certi di vedersi annullata la contravvenzione ricevuta.
Contro la maleducazione, invece, non c'e' possibilita' di replica.
Se, volesse comunque presentare il ricorso, lo presenti al giudice e non al Prefetto.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →