Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

16 giugno 2002
Domanda 16 giugno 2002
16 Giu 2002
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Contratti assicurazioni.
Grazie di poterci dare questa possibilità, e spero di poter avere quelle giuste indicazioni in questo labirinto che sono le assicurazioni. Sono medico, ed ho una polizza infortuni stipulata nel lontano 1992 con la soc. RAS. Nell'aprile 2002 ho ricevuto da parte di una assicurazione collegata con il nostro albo dei medici, una proposta per la copertura assicurativa rischi professionali obbligatoria veramente completa. Alla stessa, mi veniva data la possibilità di integrare una polizza infortuni di tutto rispetto e veramente conveniente. Ho provveduto, dopo le opportune valutazioni, a dare la disdetta della mia decennale assicurazione alla RAS 60 giorni prima della scadenza(agosto 2002).Mi vedo arrivare con data 07.06.2002 una lettera della agenzia RAS che mi comunica che" in base all'art.9 del contratto con loro stipulato (1992!!!) la polizza viene prorogata di due anni se la disdetta non giunge tre mesi prima della scadenza. Riterremo valida pertanto la disdetta per la scadenza del 2004. Distinti saluti". Leggendo l'art9 del depliant in mio possesso, parla realmente di tre mesi (tempo ritengo lunghissimo per una polizza decennale...) ma non parla assolutamente dei due anni di proroga!!! Ora mi domando: le assicurazioni pretendono polizze decennali, recessi entro tre mesi dalle scadenze ma hanno la possibilità di recedere dando 15 giorni di preavviso ed a loro insindacabile giudizio. Come mi posso comportare? Ora mi trovo due polizze infortuni...non è mai successo nulla fortunatamente, ma se dovesse accadere!!! Grazie

Risposta ADUC
poiche' il termine di recesso e' indicato ed in assenza di recesso c'e' la proroga, sul contratto deve essere reperibile anche di quanto sia questo termine specifico.
Ad ogni modo, il termine di preavviso da loro indicato e' legittimo (e' invece contestabile l'esiguita' del LORO termine di preavviso). Pertanto, o tenta una causa pretendendo che -ai sensi dell'art. 1469 bis- le venga applicato il minor termine di preavviso (e questo sarebbe possibile), oppure accetta il rinnovo, verificando pero' se sia di un anno o due -altrimenti, questo sarebbe un'ulteriore punto di contestazione.
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