Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
15 giugno 2002
15 Giu 2002
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............CONDOMINIO
Premessa: IN QUESTO CASO NON ESISTE UN REGOLAMENTO CONDOMINIALE CHE REGOLAMENTA LA RIPARTIZIONE DEGLI oneri accessori, ovvero, tutte le spese effettuate dai condomini per conservare e mantenere in funzione le parti comuni dell'edificio.
E' correttamente legale e lecito chiedere all'Amministratore del condominio di suddividere le spese condominiali di normale amministrazione in base a quanto stabilito dal Codice Civile ART 1123 commi primo e secondo?
Art. 1123 Ripartizione delle spese
" Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione (1104, att. 68 e seguenti).
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità (att. 63)".
QUINDI SECONDO:
1. il criterio generale della ripartizione in proporzione al valore della proprietà;
2. il criterio della ripartizione delle spese in base all’uso che ogni condomino può farne;
3. il criterio del godimento che ogni condomino può trarne dalla cosa;
SE L'AMMINISTRATORE SI RIFIUTA E INTENDE APPLICARE SOLAMENTE IL CRITERIO GENERALE DEL RIPARTO MILLESIMALE? COME POSSO FARE PER FAR VALERE I MIEI DIRITTI?
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............CONDOMINIO
Premessa: IN QUESTO CASO NON ESISTE UN REGOLAMENTO CONDOMINIALE CHE REGOLAMENTA LA RIPARTIZIONE DEGLI oneri accessori, ovvero, tutte le spese effettuate dai condomini per conservare e mantenere in funzione le parti comuni dell'edificio.
E' correttamente legale e lecito chiedere all'Amministratore del condominio di suddividere le spese condominiali di normale amministrazione in base a quanto stabilito dal Codice Civile ART 1123 commi primo e secondo?
Art. 1123 Ripartizione delle spese
" Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione (1104, att. 68 e seguenti).
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità (att. 63)".
QUINDI SECONDO:
1. il criterio generale della ripartizione in proporzione al valore della proprietà;
2. il criterio della ripartizione delle spese in base all’uso che ogni condomino può farne;
3. il criterio del godimento che ogni condomino può trarne dalla cosa;
SE L'AMMINISTRATORE SI RIFIUTA E INTENDE APPLICARE SOLAMENTE IL CRITERIO GENERALE DEL RIPARTO MILLESIMALE? COME POSSO FARE PER FAR VALERE I MIEI DIRITTI?
Risposta ADUC
in primo luogo, visto che il problema riguarda tutti, occorrerebbe vi fosse un'assemblea specifica, al cui ordine del giorno fosse stato inserito il problema della ripartizione delle spese e che consentisse di determinare una scelta in merito, in accoglimento od in rigetto della metodologia proposta dall'amministratore. Contro tale delibera, e' comunque possibile un'opposizione in giudizio. Altrimenti, l'unica alternativa rimarrebbe quella di chiedere -sempre al giudice- la rimozione dell'amministratore per gravi inadempienze.
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