Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
14 giugno 2002
14 Giu 2002
Spett.le ADUC
OGGETTO: MALA GIUSTIZIA e MALA SANITA' Se qualsiasi caso giudiziario, in sede civile, non riesce a trovare soluzione in primo grado in un arco di tempo al massimo di sei-sette anni, significa chiaramente che il sistema Giustizia non va ed è inutile fare riforme e controriforme di leggi processuali che riguardano soltanto esercitazioni teoriche per gli studiosi ma non incidono positivamente nel campo operativo e pratico.
La questione è tutta nei mezzi economici; nel numero dei magistrati; nell'orario di lavoro in cui ognuno deve essere impegnato e nell'organizzazione giudiziaria.
In sostanza: si deve spendere di più per la Giustizia; bisogna aumentare il personale; controllare adeguatamente il lavoro ed incoraggiare con premi (anche economici) chi dà maggior rendimento, incluso il livello qualitativo, stabilendo per il deposito dei provvedimenti del Giudice termini drasticamente sanzionatori.
Mi permetto segnalare un caso tipico di inefficienza totale della Giustizia, che, purtroppo, riguarda me personalmente (avrei preferito segnalare un caso non personale) e che, circa la durata processuale, mi sembra sbalorditivo, avendo quasi dell'inverosimile (durata del processo in primo grado 13 anni). Che percorrenza di tempo avranno i successivi gradi?
Con citazione del 9.04.1990 evocai in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Roma la clinica Paideia s.r.l. ed il Prof. Fiorani Paolo - chirurgo vascolare- per ottenere condanna solidale per risarcimento danni a seguito della recisione del nervo ricorrente sinistro da me subita nell'intervento chirurgico del 5.12.90 con perdita della voce. Contestavo al chirurgo: mancanza assoluta di informazione su eventuali rischi circa l'intervento ed addirittura informazione ingannevole essendomi stato prospettato oralmente "l'intervento alla carotide come rischio zero"; informazione ingannevole sull'attrezzatura della clinica Paideia circa la dotazione del macchinario per la preventiva esecuzione di angiografia computerizzata per via endovenosa. Infatti, ricoveratomi nella mattinata del giorno 4.12.90 esclusivamente per eseguire esame angiografico computerizzato dei vasi epiaortici, dopo aver effettuato un deposito di £. 5.000.000 presso la direzione della Paideia s.r.l., dopo aver ottenuto l'assegnazione della camera ed aver subito depilazione completa, anche al pube, per la preparazione dell'esame, alle ore 11 fui improvvisamente dirottato, con autombulanza nonostante non ve ne fosse bisogno, senza essere stato preventivamente informato, ad altra Clinica sita al lato opposto di Roma - Clinica Latina- . Ciò, si badi bene, non perché la Paideia, ove il Prof. Fiorani aveva disposto il mio ricovero per lo specifico esame, avesse subito improvviso guasto all'apparecchiatura, ma perché ne era completamente sfornita.
Contestavo ancora al chirurgo: errata iniziativa circa l'intervento chirurgico, prospettatomi come urgente ed indefettibile (il che non corrispondeva alla realtà, potendosi far ricorso alla terapia farmacologica e trattandosi di stenosi carotidea non superiore al 50% e, comunque, non radiologicamente significativa secondo le risultanze della stessa angiografia disposta, preventivamente, proprio dal chirurgo); nonché negligenza per avere reciso durante l'intervento il nervo ricorrente, che, essendo bianco, poteva e doveva essere isolato e per non aver dato rilevanza al fatto che, quasi al termine dell'intervento, mi era venuta a mancare la voce, non potendo più rispondere alle domande postemi sotto l'effetto di anestesia loco-regionale, onde mantenermi sveglio e collaborare al fine di evitare il pericolo di lesioni nervose periferiche.
Aggiungevo, infine, nell'atto di citazione che, rimasto per quasi un anno privo di voce, abbandonato al mio destino dal chirurgo, riuscii a trovare per mio conto in Belgio una struttura ove praticavano intervento recuperatorio, che io effettuai nell'agosto del 1990 ottenendo miglioramento della sintomatologia disfonica anche se non in via definitiva.
Orbene, la prima udienza fu tenuta nel lontano 16.05.90. Non fu disposto mai rinvio inutile anche se nel corso dell'istruttoria scomparve il mio fascicolo, che io ebbi subito a ricostituire avendo le fotocopie di tutti gli atti.
Per la cronaca, dopo la ricostituzione, comparve il fascicolo originale. In un primo momento, la causa fu istruita dal Giudice Dr. Ciccòlo che dispose consulenza medico legale e prova per testi. All'udienza del 27.05.93, il Dr. Ciccòlo fu sostituito definitivamente (si fa per dire) dalla d.ssa Giancòla, che proseguì l'istruttoria. All'udienza del 9.05.96, la d.ssa Giancòla fu sostituita definitivamente (si fa per dire) dal Giudice Dr. Corrias, che dispose rinvio per conclusioni al 24.10.96 in cui furono precisate le conclusioni ed in cui io, avvalendomi della riforma della L. 26.11.1990, n. 353 in vigore dall'1.01.93, propriamente dell'art. 186 bis c.p.c., chiesi condanna anticipatoria. Ma il Giudice dr. Corrias, riservandosi di decidere, sciolse la riserva dopo due anni e cioè con ordinanza del 22.09.98 rimettendo la causa sul ruolo perché i consulenti di ufficio non avevano esaminato il referto dell'angiografia computerizzata da me effettuata il 4.12.90 presso la clinica Latina, ove fui dirottato dal chirurgo senza preventiva informazione e consenso. Il referto citato era scomparso dal mio fascicolo, nonostante saldamente cucito.
Comunque fu ricostituito, essendo io in possesso dei radiogrammi ed avendo rinvenuto il dr. Pocek, che, all'epoca, aveva rilasciato il referto. Si scoprì, in seguito, che il referto originale trovavasi anche fra i fascicoli delle altre parti. Il Giudice Dr. Corrias fissò l'udienza del 24.11.98 per nuova comparizione dei consulenti che avrebbero dovuto esaminare l'indicato referto.
Come è noto, a partire dal 13.11.98 sono state istituite le Sezioni Stralcio con Giudici non togati, cui il legislatore ha fatto ricorso per rendere più celeri le procedure. Ai Giudici non togati sono state assegnate tutte le cause in corso iniziate prima del 25.04.95. L'udienza del 24.11.98 non fu tenuta stante l' organizzazione in corso delle Sezioni Stralcio ed il Presidente del Tribunale fissò l'udienza del 25.03.99 dinanzi al nuovo e definitivo (si fa per dire) Giudice non togato - Sez. Civ. - VI bis - d.ssa Mecca.
Successivamente fu designato altro nuovo e definitivo (si spera) Giudice nella persona del Dr. Batticani che ha autorizzato la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.10.01 e, su mia richiesta, ha fissato udienza di discussione orale per il giorno 28/06/02 Sez. VI bis, ore 12.30.
Faccio presente che il danno da me subito è ingente, perché la lesione del nervo ricorrente mi ha privato di fare la professione di avvocato (anche penalista) in un momento veramente fortunato per coloro che, all'epoca, espletavano tale attività. Era appena nata tangentopoli ed io ebbi a rinunziare a molti incarichi. Per la cronaca, ho chiesto otto miliardi di danni essendomi stata riconosciuta invalidità permanente del 30%.
***
Quanto sopra mi pregio segnalare perché, pur trattandosi di causa civile, l'udienza di discussione orale è pubblica (art. 128 c.p.c.) e non so se la Stampa sia interessata a presenziare al fine di obbiettivamente verificare come a tutti oggi vadano le cose in Italia nel nostro sistema Giustizia anche dopo la riforma della legge 26.11.90, n.353..
Ora il nuovo legislatore ha disposto, ex art. 281 quinquies c.p.c., la udienza per la discussione soltanto a richiesta di una delle parti sicchè l'udienza dovrebbe avere rilevanza decisiva ed utilità pratica perché il Giudice dovrebbe conoscere tutti gli atti di causa, mentre i difensori dovrebbero esporre in sintesi le loro ragioni ed eventualmente chiarire i punti che il Giudice ritenga oscuri. Sarà così?
E' interessante, pertanto, prendendo lo spunto dalla udienza di discussione su citata, rendersi conto del funzionamento della nuova normativa nei Tribunali d'Italia, onde concretamente valutare se la nuova disposizione abbia raggiunto effettivamente lo scopo o tutto resti, come per il passato, inutile dettato normativo. Il legislatore, con la riforma dell'90, ha abolito l'obbligatorietà dell'udienza di discussione per rendere più celeri i processi e per evitare da parte di tutti gli operatori della Giustizia perdita di tempo, spreco di energia e lavoro inutile. In precedenza l'udienza obbligatoria della discussione, in cui le parti avrebbero dovuto prospettare in sintesi il complessivo esame della vertenza, era finita con il costituire una farsa processuale perché il Giudice, che doveva essere a conoscenza dei fatti e che doveva sapere, nulla sapeva ed i difensori si limitavano a pronunciare la parola fatidica "spedizione a sentenza". Peraltro, quando i difensori volevano realmente discutere la causa, i Giudici ciò mal sopportavano anche perché arrivavano in udienza impreparati. Oggi, dovrebbe essere diversamente e dovrebbe essere stata eliminata "la farsa processuale", per lo meno nell'intento del legislatore.
Per quanto riguarda la Sanità, devo dire che molto è cambiato dal 1990, soprattutto circa il rispetto della persona da parte dei sanitari ed il consenso informato.
Spett.le ADUC
OGGETTO: MALA GIUSTIZIA e MALA SANITA' Se qualsiasi caso giudiziario, in sede civile, non riesce a trovare soluzione in primo grado in un arco di tempo al massimo di sei-sette anni, significa chiaramente che il sistema Giustizia non va ed è inutile fare riforme e controriforme di leggi processuali che riguardano soltanto esercitazioni teoriche per gli studiosi ma non incidono positivamente nel campo operativo e pratico.
La questione è tutta nei mezzi economici; nel numero dei magistrati; nell'orario di lavoro in cui ognuno deve essere impegnato e nell'organizzazione giudiziaria.
In sostanza: si deve spendere di più per la Giustizia; bisogna aumentare il personale; controllare adeguatamente il lavoro ed incoraggiare con premi (anche economici) chi dà maggior rendimento, incluso il livello qualitativo, stabilendo per il deposito dei provvedimenti del Giudice termini drasticamente sanzionatori.
Mi permetto segnalare un caso tipico di inefficienza totale della Giustizia, che, purtroppo, riguarda me personalmente (avrei preferito segnalare un caso non personale) e che, circa la durata processuale, mi sembra sbalorditivo, avendo quasi dell'inverosimile (durata del processo in primo grado 13 anni). Che percorrenza di tempo avranno i successivi gradi?
Con citazione del 9.04.1990 evocai in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Roma la clinica Paideia s.r.l. ed il Prof. Fiorani Paolo - chirurgo vascolare- per ottenere condanna solidale per risarcimento danni a seguito della recisione del nervo ricorrente sinistro da me subita nell'intervento chirurgico del 5.12.90 con perdita della voce. Contestavo al chirurgo: mancanza assoluta di informazione su eventuali rischi circa l'intervento ed addirittura informazione ingannevole essendomi stato prospettato oralmente "l'intervento alla carotide come rischio zero"; informazione ingannevole sull'attrezzatura della clinica Paideia circa la dotazione del macchinario per la preventiva esecuzione di angiografia computerizzata per via endovenosa. Infatti, ricoveratomi nella mattinata del giorno 4.12.90 esclusivamente per eseguire esame angiografico computerizzato dei vasi epiaortici, dopo aver effettuato un deposito di £. 5.000.000 presso la direzione della Paideia s.r.l., dopo aver ottenuto l'assegnazione della camera ed aver subito depilazione completa, anche al pube, per la preparazione dell'esame, alle ore 11 fui improvvisamente dirottato, con autombulanza nonostante non ve ne fosse bisogno, senza essere stato preventivamente informato, ad altra Clinica sita al lato opposto di Roma - Clinica Latina- . Ciò, si badi bene, non perché la Paideia, ove il Prof. Fiorani aveva disposto il mio ricovero per lo specifico esame, avesse subito improvviso guasto all'apparecchiatura, ma perché ne era completamente sfornita.
Contestavo ancora al chirurgo: errata iniziativa circa l'intervento chirurgico, prospettatomi come urgente ed indefettibile (il che non corrispondeva alla realtà, potendosi far ricorso alla terapia farmacologica e trattandosi di stenosi carotidea non superiore al 50% e, comunque, non radiologicamente significativa secondo le risultanze della stessa angiografia disposta, preventivamente, proprio dal chirurgo); nonché negligenza per avere reciso durante l'intervento il nervo ricorrente, che, essendo bianco, poteva e doveva essere isolato e per non aver dato rilevanza al fatto che, quasi al termine dell'intervento, mi era venuta a mancare la voce, non potendo più rispondere alle domande postemi sotto l'effetto di anestesia loco-regionale, onde mantenermi sveglio e collaborare al fine di evitare il pericolo di lesioni nervose periferiche.
Aggiungevo, infine, nell'atto di citazione che, rimasto per quasi un anno privo di voce, abbandonato al mio destino dal chirurgo, riuscii a trovare per mio conto in Belgio una struttura ove praticavano intervento recuperatorio, che io effettuai nell'agosto del 1990 ottenendo miglioramento della sintomatologia disfonica anche se non in via definitiva.
Orbene, la prima udienza fu tenuta nel lontano 16.05.90. Non fu disposto mai rinvio inutile anche se nel corso dell'istruttoria scomparve il mio fascicolo, che io ebbi subito a ricostituire avendo le fotocopie di tutti gli atti.
Per la cronaca, dopo la ricostituzione, comparve il fascicolo originale. In un primo momento, la causa fu istruita dal Giudice Dr. Ciccòlo che dispose consulenza medico legale e prova per testi. All'udienza del 27.05.93, il Dr. Ciccòlo fu sostituito definitivamente (si fa per dire) dalla d.ssa Giancòla, che proseguì l'istruttoria. All'udienza del 9.05.96, la d.ssa Giancòla fu sostituita definitivamente (si fa per dire) dal Giudice Dr. Corrias, che dispose rinvio per conclusioni al 24.10.96 in cui furono precisate le conclusioni ed in cui io, avvalendomi della riforma della L. 26.11.1990, n. 353 in vigore dall'1.01.93, propriamente dell'art. 186 bis c.p.c., chiesi condanna anticipatoria. Ma il Giudice dr. Corrias, riservandosi di decidere, sciolse la riserva dopo due anni e cioè con ordinanza del 22.09.98 rimettendo la causa sul ruolo perché i consulenti di ufficio non avevano esaminato il referto dell'angiografia computerizzata da me effettuata il 4.12.90 presso la clinica Latina, ove fui dirottato dal chirurgo senza preventiva informazione e consenso. Il referto citato era scomparso dal mio fascicolo, nonostante saldamente cucito.
Comunque fu ricostituito, essendo io in possesso dei radiogrammi ed avendo rinvenuto il dr. Pocek, che, all'epoca, aveva rilasciato il referto. Si scoprì, in seguito, che il referto originale trovavasi anche fra i fascicoli delle altre parti. Il Giudice Dr. Corrias fissò l'udienza del 24.11.98 per nuova comparizione dei consulenti che avrebbero dovuto esaminare l'indicato referto.
Come è noto, a partire dal 13.11.98 sono state istituite le Sezioni Stralcio con Giudici non togati, cui il legislatore ha fatto ricorso per rendere più celeri le procedure. Ai Giudici non togati sono state assegnate tutte le cause in corso iniziate prima del 25.04.95. L'udienza del 24.11.98 non fu tenuta stante l' organizzazione in corso delle Sezioni Stralcio ed il Presidente del Tribunale fissò l'udienza del 25.03.99 dinanzi al nuovo e definitivo (si fa per dire) Giudice non togato - Sez. Civ. - VI bis - d.ssa Mecca.
Successivamente fu designato altro nuovo e definitivo (si spera) Giudice nella persona del Dr. Batticani che ha autorizzato la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.10.01 e, su mia richiesta, ha fissato udienza di discussione orale per il giorno 28/06/02 Sez. VI bis, ore 12.30.
Faccio presente che il danno da me subito è ingente, perché la lesione del nervo ricorrente mi ha privato di fare la professione di avvocato (anche penalista) in un momento veramente fortunato per coloro che, all'epoca, espletavano tale attività. Era appena nata tangentopoli ed io ebbi a rinunziare a molti incarichi. Per la cronaca, ho chiesto otto miliardi di danni essendomi stata riconosciuta invalidità permanente del 30%.
***
Quanto sopra mi pregio segnalare perché, pur trattandosi di causa civile, l'udienza di discussione orale è pubblica (art. 128 c.p.c.) e non so se la Stampa sia interessata a presenziare al fine di obbiettivamente verificare come a tutti oggi vadano le cose in Italia nel nostro sistema Giustizia anche dopo la riforma della legge 26.11.90, n.353..
Ora il nuovo legislatore ha disposto, ex art. 281 quinquies c.p.c., la udienza per la discussione soltanto a richiesta di una delle parti sicchè l'udienza dovrebbe avere rilevanza decisiva ed utilità pratica perché il Giudice dovrebbe conoscere tutti gli atti di causa, mentre i difensori dovrebbero esporre in sintesi le loro ragioni ed eventualmente chiarire i punti che il Giudice ritenga oscuri. Sarà così?
E' interessante, pertanto, prendendo lo spunto dalla udienza di discussione su citata, rendersi conto del funzionamento della nuova normativa nei Tribunali d'Italia, onde concretamente valutare se la nuova disposizione abbia raggiunto effettivamente lo scopo o tutto resti, come per il passato, inutile dettato normativo. Il legislatore, con la riforma dell'90, ha abolito l'obbligatorietà dell'udienza di discussione per rendere più celeri i processi e per evitare da parte di tutti gli operatori della Giustizia perdita di tempo, spreco di energia e lavoro inutile. In precedenza l'udienza obbligatoria della discussione, in cui le parti avrebbero dovuto prospettare in sintesi il complessivo esame della vertenza, era finita con il costituire una farsa processuale perché il Giudice, che doveva essere a conoscenza dei fatti e che doveva sapere, nulla sapeva ed i difensori si limitavano a pronunciare la parola fatidica "spedizione a sentenza". Peraltro, quando i difensori volevano realmente discutere la causa, i Giudici ciò mal sopportavano anche perché arrivavano in udienza impreparati. Oggi, dovrebbe essere diversamente e dovrebbe essere stata eliminata "la farsa processuale", per lo meno nell'intento del legislatore.
Per quanto riguarda la Sanità, devo dire che molto è cambiato dal 1990, soprattutto circa il rispetto della persona da parte dei sanitari ed il consenso informato.
Risposta ADUC
la ringraziamo per la denuncia inoltrataci, che pubblicheremo. Come soluzioni, allo stato, non rimangono che l'azione in Corte d'Appello -e l'eventuale, successivo procedimento innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo- avverso la lunghezza del procedimento.
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