Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

14 giugno 2002
Domanda 14 giugno 2002
14 Giu 2002
Subject: ascensore
cara Aduc,
il nuovo amministratore del mio condominio ha arbitrariamente modificato i criteri per la ripartizione delle spese per la manutenzione straordinaria relative all'ascensore, criteri regolarmente approvati con una precedente delibera, violando non solo il disposto dell'articolo del nostro regolamento di condominio, ma anche la delibera di cui ho parlato, l'art. 1124 C.c. nonchè andando contro un orientamento pacifico della Cassazione (cfr. sent. n°5479 del 16.05.1991), adducendo lui nuovi criteri di giurisprudenza, ma non specificando quali.
Cosa posso fare? Devo impugnare e come l'attuale delibera che, secondo me, viola quanto finora fatto?
Grazie per l'attenzione
Lorena

Risposta ADUC
occorrerebbe impugnasse la delibera cui e' contraria (ci pare che non si tratti di un'arbitraria decisione dell'amministratore, ma di una delibera condominiale di cui va verificata la validita', mancando l'unanimita') entro i 30 gg dalla medesima o comunque dalla notifica del verbale se non fosse stata presente. Dovra' inviare una raccomandata A/R a tutti i condomini ed all'amministratore, dichiarando questa sua intenzione e promuovendo poi l'azione.
Le alleghiamo un link contenente sentenze sull'argomento ascensori, nonche' delle specifiche sentenze sulla ripartizione delle spese relative:
http://www.confedilizia.it/RAS1.htm
In tema di condominio degli edifici, la disciplina di cui agli arti. 1123, 1125 cod. civ. sul riparto delle spese inerenti ai beni comuni, è suscettibile di deroga con patto negoziale, e, quindi, anche con il regolamento condominiale, ove abbia natura convenzionale, e sia di conseguenza vincolante nei confronti di tutti i partecipanti. Pertanto, con riguardo alla ripartizione delle spese per la manutenzione degli ascensori, deve ritenersi valida ed operante la disposizione del suddetto regolamento, che preveda il concorso di tutti i condomini, inclusi quelli abitanti al piano terreno, in base ai millesimi delle rispettive proprietà.
*Cass. civ., sez. II, 6 novembre 1986, n. 6499, Jannace c. C. V. Petrarca NA.
Gli interventi di adeguamento dell'ascensore alla normativa CEE, essendo diretti al conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone, onde proteggere efficacemente gli utenti e i terzi, non attengono all'ordinaria manutenzione dello stesso o al suo uso e godimento, bensì alla straordinaria manutenzione, riguardando l'ascensore nella sua unità strutturale. Le relative spese devono quindi essere sopportate da tutti i condomini, in ragione dei rispettivi millesimi di proprietà, compresi i proprietari degli appartamenti sui al piano terra.
*Trib. civ. Parma, sez. II, 29 settembre 1994, n. 859, Paini e altra c. Condominio Elisabetta, in Arch. loc. e cond. 1994, 831.
Le spese che ineriscono al mantenimento e all'uso dell'ascensore - ossia della comodità - vanno ripartite proporzionalmente fra i condomini in ragione dei diversi piani cui lo stesso è posto al servizio, mentre quelle che attengono all'impianto come tale, per modificazioni e migliorie, vanno sopportate dai comproprietari in ragione dei rispettivi millesimi. (Nel caso di specie i giudici hanno ritenuto che la spesa per la sostituzione dell'argano e del motore dell'ascensore debba essere ripartita tra i condomini in ragione delle rispettive proprietà millesimali).
* Trib. civ. Bologna, sez. V, 27 febbraio 1986, n. 357, Cond. Via Marconi 6 c. Zerbini e altri, in Arch. loc. e cond. 1986, 477.
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