Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
10 giugno 2002
10 Giu 2002
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Gentili signori,
in data 25 maggio 2002 mi è stata notificata una multa per eccesso di velocità (65km/h) rilevato con autovelox 104C/2. Vorrei sapere se posso fare ricorso dato che non sono stato fermato subito. C'è scritto nel testo della notifica: "essendo unico agente in servizio, il fermo del veicolo avrebbe comportato il suo inseguimento con pregiudizio della sicurezza della circolazione e delle persone. Inoltre l'agente accertatore ha utilizzato un'apparecchiatura che rileva la velocità solo dopo che il veicolo è già transitato dal luogo dell'accertamento."
Vorrei inoltre segnalare che l'infrazione è avvenuta il 27 aprile nel comune di Valle Lomellina (PV) alle ore 14:32. Personalmente ritengo che vi fossero invece le condizioni ideali per poter essere fermato subito (non vi era nè traffico nè un gran numero di persone.
In attesa di un vs riscontro colgo l'occasione per porgere distinti saluti.
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Gentili signori,
in data 25 maggio 2002 mi è stata notificata una multa per eccesso di velocità (65km/h) rilevato con autovelox 104C/2. Vorrei sapere se posso fare ricorso dato che non sono stato fermato subito. C'è scritto nel testo della notifica: "essendo unico agente in servizio, il fermo del veicolo avrebbe comportato il suo inseguimento con pregiudizio della sicurezza della circolazione e delle persone. Inoltre l'agente accertatore ha utilizzato un'apparecchiatura che rileva la velocità solo dopo che il veicolo è già transitato dal luogo dell'accertamento."
Vorrei inoltre segnalare che l'infrazione è avvenuta il 27 aprile nel comune di Valle Lomellina (PV) alle ore 14:32. Personalmente ritengo che vi fossero invece le condizioni ideali per poter essere fermato subito (non vi era nè traffico nè un gran numero di persone.
In attesa di un vs riscontro colgo l'occasione per porgere distinti saluti.
Risposta ADUC
poiche' la scelta di costituire una pattuglia incapace di provvedere al fermo immediato e' stata aprioristica e volontaria, la contestazione del mancato fermo e' possibile -sara' comunque il giudice a decidere.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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