Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

7 giugno 2002
Domanda 7 giugno 2002
7 Giu 2002
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Vorrei sapere se è possibile ottenere l'annullamento di una multa con autovelox tenendo conto di quanto sotto specificato:
multa elevata in autostrada con limite di 130 Km/h
Art.cds 142/8 legge 30/04/92 n° 285 - perche alla guida di veicolo superava di oltre 10 Km/h e di non oltre 40 Km/h i limiti massimi di velocità.
la multa non è stata contestata immediatamente per il seguente motivo:
"PERCHE, IN CONDIZIONI DI TRAFFICO INTENSO E ASSENZA DI SPAZI IDONEI, IL FERMO DEL VEICOLO, LANCIATO AD ECCESSIVA VELOCITA' NON SAREBBE AVVENUTO IN PIENA SICUREZZA" (art. 348 Reg. CdS).(Apparato utilizzato: Autovelox 104 C2)
(non è un controsenso dichiarare che ero "lanciato a forte velocità" "in condizioni di intenso traffico")
Nel ringraziarVi anticipatamente Vi porgo i miei saluti e vi auguro un buon lavoro.

Risposta ADUC
malgrado il gioco di parole, non possiamo garantirle l'accoglimento da parte del giudice del suo ricorso.
Infatti, non ci sono altre motivazioni da addurre se non il mancato fermo -che certo e' rilevante, ma deve essere specificamente valutato dal giudice.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate -dagli agenti- subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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