Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
6 giugno 2002
6 Giu 2002
Apprezzando profondamente l'attenzione che Voi prestate alle problematiche umane, mi permetto di segnalare il caso di mio figlio. OGGETTO: NON CONTA IL DISABILE: E' PIU' IMPORTANTE IL DECORO ARCHITETTONICO.
NEGATO L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.
TRIBUNALE DI MILANO, SEZ. DISTACCATA DI LEGNANO, N.144/01 SEN, N.170918/00 R.G., N. 6442 CRON., N. 608 REP. -10 AGOSTO 2001.-
GIUDICE DOTT. NICOLETTA GUERRERO.
La legge, la legge vera, è espressione del valore dell'alta moralità dell'essere umano. Il legislatore, quand'è veramente tale, nel dar corpo alla norma cerca di privilegiare e conservare questo spessore etico.
Di questa tempra è sicuramente la legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche, che nel suo spirito non vuole "graziare" il portatore di handicap, ma davvero riconciliare l'uomo con se stesso e con i suoi simili, perché tutti siamo membri della medesima società civile. Che non è un aggettivo qualsiasi: civile viene dal latino civis e dice la dignità e la libertà che ci fa essere persone.
Ebbene, a fronte di questo volar alto della legge, abbiamo lo starnazzare, terra terra, della sua applicazione.
Dimenticato l'orizzonte di civiltà della norma, si privilegiano i meschini interessi terreni.
Così abbiamo un giudice che non vuole ascoltare né assumere per la sua sentenza l'oggettiva situazione umana di difficoltà di un bimbo cardiopatico di sei anni, disabile al 100 % e di sua madre oggi colpita da tumore, ma dimezza la legge contro le barriere architettoniche in nome del decoro architettonico di una palazzina condominiale in via Stoppani, 28 a Legnano (MI), costruita nel 1988, sprovvista di ascensore. A nulla è valsa l'offerta di assumere a totale carico del papà le spese di installazione di un ascensore o di una piattaforma elevatrice esterna per superare l'ostacolo rappresentato da sei rampe di scale. A nulla è servito illustrare il vantaggio per gli appartamenti sottostanti i cui proprietari avrebbero potuto usufruire per loro di tale strumento. E' meglio salvaguardare il decoro architettonico della casa, meglio sostenere l'astio e la grettezza umana dei condomini e difendere i loro poveri interessi, piuttosto che applicare la legge e tradurne in atto il nobilissimo messaggio di civiltà.
Perché, sia detto con la dovuta chiarezza, se ad un bimbo di sei anni si impedisce di scendere a giocare con gli altri (perché non può farsi sei rampe di scale), si impedisce di muoversi liberamente e lo si obbliga a stare agli arresti domiciliari senza colpa veruna, gli si usa violenza disumana che la legge non può coprire. Ed, infatti, non copre. Ed è gravissimo, quindi, che un giudice - in presenza di una situazione di così grave disagio e di una legge che gli consente o lo obbliga a rimuoverlo - disattenda il dettato di una norma dello Stato e dimostri una insensibilità umana indegna della sua funzione.
Nel gennaio 1998 avevo chiesto all'assemblea condominiale l'autorizzazione all'installazione a proprie spese di un ascensore esterno ai sensi della legge 13/89, al DM 236/89 e della L 6/89, negata all'unanimità dai condomini.
Apprezzando profondamente l'attenzione che Voi prestate alle problematiche umane, mi permetto di segnalare il caso di mio figlio. OGGETTO: NON CONTA IL DISABILE: E' PIU' IMPORTANTE IL DECORO ARCHITETTONICO.
NEGATO L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.
TRIBUNALE DI MILANO, SEZ. DISTACCATA DI LEGNANO, N.144/01 SEN, N.170918/00 R.G., N. 6442 CRON., N. 608 REP. -10 AGOSTO 2001.-
GIUDICE DOTT. NICOLETTA GUERRERO.
La legge, la legge vera, è espressione del valore dell'alta moralità dell'essere umano. Il legislatore, quand'è veramente tale, nel dar corpo alla norma cerca di privilegiare e conservare questo spessore etico.
Di questa tempra è sicuramente la legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche, che nel suo spirito non vuole "graziare" il portatore di handicap, ma davvero riconciliare l'uomo con se stesso e con i suoi simili, perché tutti siamo membri della medesima società civile. Che non è un aggettivo qualsiasi: civile viene dal latino civis e dice la dignità e la libertà che ci fa essere persone.
Ebbene, a fronte di questo volar alto della legge, abbiamo lo starnazzare, terra terra, della sua applicazione.
Dimenticato l'orizzonte di civiltà della norma, si privilegiano i meschini interessi terreni.
Così abbiamo un giudice che non vuole ascoltare né assumere per la sua sentenza l'oggettiva situazione umana di difficoltà di un bimbo cardiopatico di sei anni, disabile al 100 % e di sua madre oggi colpita da tumore, ma dimezza la legge contro le barriere architettoniche in nome del decoro architettonico di una palazzina condominiale in via Stoppani, 28 a Legnano (MI), costruita nel 1988, sprovvista di ascensore. A nulla è valsa l'offerta di assumere a totale carico del papà le spese di installazione di un ascensore o di una piattaforma elevatrice esterna per superare l'ostacolo rappresentato da sei rampe di scale. A nulla è servito illustrare il vantaggio per gli appartamenti sottostanti i cui proprietari avrebbero potuto usufruire per loro di tale strumento. E' meglio salvaguardare il decoro architettonico della casa, meglio sostenere l'astio e la grettezza umana dei condomini e difendere i loro poveri interessi, piuttosto che applicare la legge e tradurne in atto il nobilissimo messaggio di civiltà.
Perché, sia detto con la dovuta chiarezza, se ad un bimbo di sei anni si impedisce di scendere a giocare con gli altri (perché non può farsi sei rampe di scale), si impedisce di muoversi liberamente e lo si obbliga a stare agli arresti domiciliari senza colpa veruna, gli si usa violenza disumana che la legge non può coprire. Ed, infatti, non copre. Ed è gravissimo, quindi, che un giudice - in presenza di una situazione di così grave disagio e di una legge che gli consente o lo obbliga a rimuoverlo - disattenda il dettato di una norma dello Stato e dimostri una insensibilità umana indegna della sua funzione.
Nel gennaio 1998 avevo chiesto all'assemblea condominiale l'autorizzazione all'installazione a proprie spese di un ascensore esterno ai sensi della legge 13/89, al DM 236/89 e della L 6/89, negata all'unanimità dai condomini.
Risposta ADUC
sicuramente ad una simile sentenza sarebbe possibile opporre un'opposizione.
Puo' a tal fine essere utile anche consultare la seguente rassegna giurisprudenziale:
http://www.confedilizia.it/RAS1.htm
Puo' a tal fine essere utile anche consultare la seguente rassegna giurisprudenziale:
http://www.confedilizia.it/RAS1.htm
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