Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
29 maggio 2002
29 Mag 2002
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Ho ricevuto il giorno 25 Maggio 2002 una lettera contenente contravvenzione per accesso zona ZTL in Roma avvenuta il giorno 29/10/2001. Mi risulta quindi che siano passati piu' di 150 giorni dall'avvenuta infrazione al momento della notifica della stessa. Cosa devo fare?
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RICHIESTA.............Ho ricevuto il giorno 25 Maggio 2002 una lettera contenente contravvenzione per accesso zona ZTL in Roma avvenuta il giorno 29/10/2001. Mi risulta quindi che siano passati piu' di 150 giorni dall'avvenuta infrazione al momento della notifica della stessa. Cosa devo fare?
Risposta ADUC
se non ci fossero stati dei motivi -plausibili- di detto ritardo (ad esempio perche' avesse noleggiato la macchina o variato indirizzo, etc..) sara' possibile contestare, mentre in questi casi sarebbe giustificata.
Se non ci fosse alcun motivo, certamente potrebbe presentare ricorso al giudice di pace, adducendo la notifica oltre il termine dovuto, chiedendo l'annullamento.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Se non ci fosse alcun motivo, certamente potrebbe presentare ricorso al giudice di pace, adducendo la notifica oltre il termine dovuto, chiedendo l'annullamento.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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