Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
29 maggio 2002
29 Mag 2002
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............ho ricevuto verbale di contestazione della violazione del Art 142/8 del cod. Della strada, perche' circolavo alla velocita' di 74 km/h eccedendo di 24 km/h il limite di velocita' stabilito in quel tratto di strada. Detta infrazione veniva rilevata a mezzo apparecchiatura autovelox mod.104/c-2. Le motivazioni per cui non mi e' stata contestata immediatamente sono le seguenti:
La violazione non e' stata immediatamente contestata al trasgressore perche' gli agenti verbalizzanti, posizionati a valle del punto di rilevamento, erano impegnati in analoga contestazione (verbale n 2018/02).il posto di rilevamento era invece presidiato da un unico agente che versa nella condizione di concreta impossibilita' di intimare l'alt nelle forme di legge( art 384 lett. E del regolamento di esecuzione).
Ho possibilita', presentando ricorso al giudice di pace, di chiedere l'annullamento per non essermi stata contestata immediatamente ? Dalla loro motivazione di impossib. Di contestazione risultano agenti a valle impegnati in 1 verbale ed 1 agente a presidio dell'apparecchio.
E' possibile che 3 agenti, considerato l'immediato responso dell'apparecchiatura utilizzata, non siano in grado di effettuare l'immediata contestazione?
Se si come posso fare ricorso e a chi devo rivolgermi?
Grazie anticipatamente
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............ho ricevuto verbale di contestazione della violazione del Art 142/8 del cod. Della strada, perche' circolavo alla velocita' di 74 km/h eccedendo di 24 km/h il limite di velocita' stabilito in quel tratto di strada. Detta infrazione veniva rilevata a mezzo apparecchiatura autovelox mod.104/c-2. Le motivazioni per cui non mi e' stata contestata immediatamente sono le seguenti:
La violazione non e' stata immediatamente contestata al trasgressore perche' gli agenti verbalizzanti, posizionati a valle del punto di rilevamento, erano impegnati in analoga contestazione (verbale n 2018/02).il posto di rilevamento era invece presidiato da un unico agente che versa nella condizione di concreta impossibilita' di intimare l'alt nelle forme di legge( art 384 lett. E del regolamento di esecuzione).
Ho possibilita', presentando ricorso al giudice di pace, di chiedere l'annullamento per non essermi stata contestata immediatamente ? Dalla loro motivazione di impossib. Di contestazione risultano agenti a valle impegnati in 1 verbale ed 1 agente a presidio dell'apparecchio.
E' possibile che 3 agenti, considerato l'immediato responso dell'apparecchiatura utilizzata, non siano in grado di effettuare l'immediata contestazione?
Se si come posso fare ricorso e a chi devo rivolgermi?
Grazie anticipatamente
Risposta ADUC
il ricorso puo' essere presentato, adducendo il mancato fermo, ma sulla ammissibilita' sara' il giudice a valutare, sulla base anche delle dichiarazioni rese dagli agenti.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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