Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

25 maggio 2002
Domanda 25 maggio 2002
25 Mag 2002
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Cara associazione A.D.U.C. chiedo a voi un aiuto per risolvere un problema di accertamento di violazione. In data 23/05/2002 ho ricevuto una raccomandata con bollettino di pagamento, proveniente dalla polizia municipale del comune di Roma contestandomi una infrazione avvenuta il giorno 25/10/2001 alle ore 17.02 in via Vittorio Veneto varco n°22 delib.G.C.n°856/00 con rilevamento elettronico Aut.Min.LL.PP n°2083, accertando (dopo due mesi) in data 24/12/2001 la violazione alla norma dell'art.7/1 del D.Leg.vo 30/04/92 N°285. Premettendo che la suddetta non mi è stata contestata al momento, sostenendo che tutto ciò è consentito ai sensi del D.P.R. N.250/99 contestazione non prevista, Vi chiedo se i famosi 150gg per la prescrizione, previsti dalle vigenti leggi del C.s., sono a decorrere dalla data della avvenuta infrazione 25/10/2001, o dalla data dell'accertamento che hanno postecipata di due mesi 24/12/2001. Nella speranza di essere stato chiaro nella esposizione e nel ringraziarVi anticipatamente porgo cordiali saluti.

Risposta ADUC
i termini decorrono dalla data dell'accertamento, ma questo non vuol dire che l'accertamento stesso possa avvenire quando pare agli agenti. Per essere esatti, i termini decorrono da quando l'accertamento risulta essere oggettivamente possibile. Di conseguenza, a meno che i motivi addotti per il ritardo siano legittimi, un indebito e voluto accertamento tardivo sarebbe di per se' contestabile.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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