Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

22 maggio 2002
Domanda 22 maggio 2002
22 Mag 2002
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Ho ricevuto un verbale di contestazione per violazione dell'ert. 142 cds (eccesso di velocita' in autostrada).
Sono intenzionato ad effettuare ricorso grazie all'utilissimo modello da Voi predisposto, in quanto è mancato l'immediato fermo e contestazione da parte dell'ufficiale preposto.
La mia domanda e': in caso di rigetto del mio ricorso l'importo da pagare di quanto verra' aumentato.
Si consideri che l'attuale verbale e' di Eur 141.69 (ossia eur 131 + 10.69 spese)
Grazie per il Vostro validissimo contributo che offrite quotidianamente a noi piccoli "utenti" di questa giungla selvaggia.

Risposta ADUC
nel ricorso lei dovra' chiedere la sospensione e l'annullamento, ma se entro i 60 giorni utili per il pagamento non dovesse ricevere risposta di accoglimento per quanto riguarda la sospensione, dovrebbe pagare entro tale termine, altrimenti se il giudice in udienza dovesse respingere il ricorso, la cifra raddoppierebbe.
Tenga presente che non ci sono garanzie di accoglimento -da parte del giudice- del ricorso.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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