Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
19 maggio 2002
19 Mag 2002
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Buongiorno,
scrivo per conto di mio fratello, automobilista multato per eccesso di velocità dal corpo dei vigili urbani di Morcone (BN) mentre percorreva la strada SS.87 con l'auto di mio padre. Egli ammette di aver superato il limite vigente, ma ho deciso di fare ricorso perchè non si può più tollerare che un comune ripieghi sulle multe stradali per risanare il proprio bilancio economico (tra l'altro ciò non avviene in modo costante ma in alcuni periodi in maniera intensiva, in altri per niente).
La multa, di 138.75 euro, è stata elevata a carico di mio padre, proprietario dell'auto, che però non era presente al momento della rilevazione.
Gli estremi dell'infrazione sono:
-violazione art. 142/8 del D.L.vo 30.4.1992 n. 285; vigendo il limite di 80 km/h viene rilevata una velocità di 102 km/h superando di oltre 10 km/h il consentito.
La notifica dice ancora che la velocità è stata rilevata con Autovelox 104/c2 matr. 34008, di cui si era preventivamente verificato il perfetto funzionamento, e si è tenuto conto della tolleranza del 5% con minimo di 5 km/h in favore del trasgressore.
Un allegato chiarisce che:
l'infrazione non è stata contestata perchè il servizio predisposto, essendo composto da una sola pattuglia a causa dell'indisponibilità di altro personale, non consentiva l'arresto del veicolo senza un inseguimento che avrebbe posto a rischio l'incolumità degli altri automobilisti in transito sulla strada, ad alta densità di traffico, oltre che dello stesso contravventore.
Prendendo spunto dal modulo di ricorso pubblicato nel vostro sito, e premesso che:
-ai sensi di quanto disposto con sentenza della sez.I della Corte di Cassazione (n.1380 del 08/02/00), della sez. III civile della stessa Corte (n. 4010 del 3/4/00), e ancora della I sez.civile (n.2494 del 21/02/01) nel caso di rilievo dell'infrazione tramite autovelox mod. 104/C, consentendo lo stesso l'immediato rilievo del veicolo contravventore, debba procedersi all'immediato fermo pena la contestabilita' della legittimita' della contravvenzione elevata -e conseguente annullabilita' della stessa;
- che la parte del verbale relativa alle generalita' era in bianco a prova del mancato fermo;
- che la parte del verbale relativa alle dichiarazioni del contravventore era sbarrata -a conferma della mancata contestazione
c'è qualche probabilità di vincere il ricorso? Potete inoltre darmi qualche consiglio su come muovermi, se fare ricorso al prefetto o al giudice di pace?
Fiducioso nell'alto valore informativo del vostro sito ringrazio in anticipo per la risposta,
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Buongiorno,
scrivo per conto di mio fratello, automobilista multato per eccesso di velocità dal corpo dei vigili urbani di Morcone (BN) mentre percorreva la strada SS.87 con l'auto di mio padre. Egli ammette di aver superato il limite vigente, ma ho deciso di fare ricorso perchè non si può più tollerare che un comune ripieghi sulle multe stradali per risanare il proprio bilancio economico (tra l'altro ciò non avviene in modo costante ma in alcuni periodi in maniera intensiva, in altri per niente).
La multa, di 138.75 euro, è stata elevata a carico di mio padre, proprietario dell'auto, che però non era presente al momento della rilevazione.
Gli estremi dell'infrazione sono:
-violazione art. 142/8 del D.L.vo 30.4.1992 n. 285; vigendo il limite di 80 km/h viene rilevata una velocità di 102 km/h superando di oltre 10 km/h il consentito.
La notifica dice ancora che la velocità è stata rilevata con Autovelox 104/c2 matr. 34008, di cui si era preventivamente verificato il perfetto funzionamento, e si è tenuto conto della tolleranza del 5% con minimo di 5 km/h in favore del trasgressore.
Un allegato chiarisce che:
l'infrazione non è stata contestata perchè il servizio predisposto, essendo composto da una sola pattuglia a causa dell'indisponibilità di altro personale, non consentiva l'arresto del veicolo senza un inseguimento che avrebbe posto a rischio l'incolumità degli altri automobilisti in transito sulla strada, ad alta densità di traffico, oltre che dello stesso contravventore.
Prendendo spunto dal modulo di ricorso pubblicato nel vostro sito, e premesso che:
-ai sensi di quanto disposto con sentenza della sez.I della Corte di Cassazione (n.1380 del 08/02/00), della sez. III civile della stessa Corte (n. 4010 del 3/4/00), e ancora della I sez.civile (n.2494 del 21/02/01) nel caso di rilievo dell'infrazione tramite autovelox mod. 104/C, consentendo lo stesso l'immediato rilievo del veicolo contravventore, debba procedersi all'immediato fermo pena la contestabilita' della legittimita' della contravvenzione elevata -e conseguente annullabilita' della stessa;
- che la parte del verbale relativa alle generalita' era in bianco a prova del mancato fermo;
- che la parte del verbale relativa alle dichiarazioni del contravventore era sbarrata -a conferma della mancata contestazione
c'è qualche probabilità di vincere il ricorso? Potete inoltre darmi qualche consiglio su come muovermi, se fare ricorso al prefetto o al giudice di pace?
Fiducioso nell'alto valore informativo del vostro sito ringrazio in anticipo per la risposta,
Risposta ADUC
sicuramente al giudice di pace.
Non c'e' alcuna certezza che il giudice accogliera' il ricorso -in quanto anche le sentenze costituiscono un'indicazione, ma poi il singolo giudice valuta le circostanze specifiche e decide autonomamente, caso per caso.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Cordiali Saluti,
Non c'e' alcuna certezza che il giudice accogliera' il ricorso -in quanto anche le sentenze costituiscono un'indicazione, ma poi il singolo giudice valuta le circostanze specifiche e decide autonomamente, caso per caso.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Cordiali Saluti,
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti