Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
18 maggio 2002
18 Mag 2002
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Buongiorno, il 15/5/02 mi è stata notificata per posta una contravvenzione per aver violato il 12/2 i limiti di velocità (limite di 50Km/h, velocità effettiva 72Km/h, sanzione di 137,35) rilevata tramite autovelox 104C2. Come motivazione della mancata contestazione immediata viene indicato "gli agenti comandati alle contestazioni risultavano impegnati con altri trasgressori".
La via indicata è una di quelle che abitualmente percorro per recarmi a lavoro e non ricordo di aver mai visto alcun agente appostato in quel tratto di via.
So che gli agenti sono soliti appostarsi su quella via più avanti dopo una curva, ma, anche se fossero stati presenti quel giorno, non capisco come avrebbero potuto mai fermarmi, in quanto io svolto in una stradina sempre prima della curva. A distanza di tre mesi non sono certo però della loro assenza nel tratto di via nel quale l'autovelox avrebbe rilevato la velocità.
Con queste premesse, secondo voi potrei fare ricorso? Con che motivazione?
Grazie.
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Buongiorno, il 15/5/02 mi è stata notificata per posta una contravvenzione per aver violato il 12/2 i limiti di velocità (limite di 50Km/h, velocità effettiva 72Km/h, sanzione di 137,35) rilevata tramite autovelox 104C2. Come motivazione della mancata contestazione immediata viene indicato "gli agenti comandati alle contestazioni risultavano impegnati con altri trasgressori".
La via indicata è una di quelle che abitualmente percorro per recarmi a lavoro e non ricordo di aver mai visto alcun agente appostato in quel tratto di via.
So che gli agenti sono soliti appostarsi su quella via più avanti dopo una curva, ma, anche se fossero stati presenti quel giorno, non capisco come avrebbero potuto mai fermarmi, in quanto io svolto in una stradina sempre prima della curva. A distanza di tre mesi non sono certo però della loro assenza nel tratto di via nel quale l'autovelox avrebbe rilevato la velocità.
Con queste premesse, secondo voi potrei fare ricorso? Con che motivazione?
Grazie.
Risposta ADUC
la motivazione possibile da addurre e' solamente il mancato fermo, in quanto e' difficile riuscire a dimostrare che gli agenti non fossero appostati.
Sull'ammissibilita' del ricorso sara' il giudice a valutare, tenendo presente anche le motivazioni degli agenti.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Sull'ammissibilita' del ricorso sara' il giudice a valutare, tenendo presente anche le motivazioni degli agenti.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti