Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
17 maggio 2002
17 Mag 2002
Oggetto: autovelox
Ho reperito tramite Internet il Vs. recapito, nonche' la Vs. offerta di assistenza per problematiche inerenti a sanzioni correlate a rilevamenti dovuti ad Autovelox .
Mi permetto di disturbare sottoporre il mio caso.
In allegato trasmetto il verbale di contestazione n.228/2002 dal quale si evince
una velocita' di 139 Km/h ( fatto che non posso contestare, anche mi sembra esagerata in un tratto a traffico abbastanza intenso) a fronte di un limite di Km/h 90 (tale e' il limite pur se incomprensibile su di una tangenziale totalmente al di fuori dal centro abitato - in effetti parrebbe un'ottima fonte di entrata per il Comune in oggetto - a marzo siamo gia' a 228 contestazioni ed il giornale di Torino "La Stampa" proprio nei giorni scorsi parlava di entrate pari a circa 600 mil per l'anno 2001).
L'infrazione e' stata rilevata da una sola addetta, non mi e' stata notificata immediatamente e non mi e' stata inviata copia della fotografia, che sarebbe pero' visibile presso il Comune interessato ( probabilmente, se anziche' abitare nelle vicinanze, fossi stato residente a Canicatti', la foto sarebbe stata recapitata - quando si dice arroganza della burocrazia!!).
Chiedo pertanto il Suo parere sulla possibilita' di eventuale ricorso.
Anticipatamente ringrazio e porgo saluti cordiali.
Oggetto: autovelox
Ho reperito tramite Internet il Vs. recapito, nonche' la Vs. offerta di assistenza per problematiche inerenti a sanzioni correlate a rilevamenti dovuti ad Autovelox .
Mi permetto di disturbare sottoporre il mio caso.
In allegato trasmetto il verbale di contestazione n.228/2002 dal quale si evince
una velocita' di 139 Km/h ( fatto che non posso contestare, anche mi sembra esagerata in un tratto a traffico abbastanza intenso) a fronte di un limite di Km/h 90 (tale e' il limite pur se incomprensibile su di una tangenziale totalmente al di fuori dal centro abitato - in effetti parrebbe un'ottima fonte di entrata per il Comune in oggetto - a marzo siamo gia' a 228 contestazioni ed il giornale di Torino "La Stampa" proprio nei giorni scorsi parlava di entrate pari a circa 600 mil per l'anno 2001).
L'infrazione e' stata rilevata da una sola addetta, non mi e' stata notificata immediatamente e non mi e' stata inviata copia della fotografia, che sarebbe pero' visibile presso il Comune interessato ( probabilmente, se anziche' abitare nelle vicinanze, fossi stato residente a Canicatti', la foto sarebbe stata recapitata - quando si dice arroganza della burocrazia!!).
Chiedo pertanto il Suo parere sulla possibilita' di eventuale ricorso.
Anticipatamente ringrazio e porgo saluti cordiali.
Risposta ADUC
il ricorso avverso il mancato fermo lo puo' presentare, ma tenga presente che sara' il giudice adito a valutare sulla ammissibilita', dunque non ci sono certezze.
La foto, come e' stato ribadito con sentenze, non puo' essere inviata al domicilio del trasgressore, cio' e' vietato dalla interpretazione della legge sulla privacy, ma e' disponibile presso il Comando.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
La foto, come e' stato ribadito con sentenze, non puo' essere inviata al domicilio del trasgressore, cio' e' vietato dalla interpretazione della legge sulla privacy, ma e' disponibile presso il Comando.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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