Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
17 maggio 2002
17 Mag 2002
Oggetto: Ricorso
Salve, mi chiamo Luca e ho appena preso una multa di euro 65.
Volevo sapere se era possibile presentare ricorso in questo caso......
ha violato le norme del C.d.S. e succ. modif. di cui all'art.141 perchè circolava nella suddetta via con direzione Firenze Imola mantenendo una velocità non commisurata al tipo di strada sito in centro abitato, in un tratto fiancheggiato da case e considerando anche l'ora notturna.
io non andavo forte, ci sarà stato il limite dei 50...avrò fatto i 60 ma loro non mi hanno fatto l'autovelox e non possono dimostrare che andavo effettivamente forte - erano le 23:30 e la strada non si trova proprio in centro ma è di scorrimento!!!
mi affido a voi!!!
Oggetto: Ricorso
Salve, mi chiamo Luca e ho appena preso una multa di euro 65.
Volevo sapere se era possibile presentare ricorso in questo caso......
ha violato le norme del C.d.S. e succ. modif. di cui all'art.141 perchè circolava nella suddetta via con direzione Firenze Imola mantenendo una velocità non commisurata al tipo di strada sito in centro abitato, in un tratto fiancheggiato da case e considerando anche l'ora notturna.
io non andavo forte, ci sarà stato il limite dei 50...avrò fatto i 60 ma loro non mi hanno fatto l'autovelox e non possono dimostrare che andavo effettivamente forte - erano le 23:30 e la strada non si trova proprio in centro ma è di scorrimento!!!
mi affido a voi!!!
Risposta ADUC
di sicuro non c'e' niente, in quanto la valutazione degli agenti verra' comunque tenuta in considerazione dal giudice eventualmente adito. Ad ogni modo, ci pare che il ricorso sia proponibile poiche' mancano rilievi certi e confermati e di conseguenza la valutazione e' comunque aleatoria. E' il giudice che dovra' poi valutare.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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