Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

17 maggio 2002
Domanda 17 maggio 2002
17 Mag 2002
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Cara Aduc, ti chiedo consiglio in relazione a questo evento:
in data 19.08.2001 mi è stata elevata una contravvenzione per violazione dell'art. 7 + 158 del codice della strada.
In data 13.12.2001 ho inviato via raccomandata, ricorso al prefetto competente. In data 11.04.2002 il prefetto da disposto l'archiviazione di un articolo il 7 ed il pagamento dell'infrazione relativa all'art. 158. La notifica da parte del comune competente è stata inviata il 02.05.2002, pervenuta all'ufficio postale di destino il 04.05.2002 e da me ritirata in data odierna 16.05.2002. Le domande che pongo sono due: 1. sono corretti i termini di notifica? E' vero che il prefetto ha risposta al mio ricorso entro 120 giorni, ma è anche vero che l'ufficio competente lo ha trasmesso oltre tale termine. 2. sul verbale di contestazione per violazione al codice della strada viene indicata una multa di Lit. 127.020 per l'art. 7 e di Lit. 63.510 per l'art. 158. Sulla ingiunzione il prefetto mi chiede il pagamento dell'art. 158 per un importo di Lit. 65,60 € (Lit 127.020), credo vi sia un errore, cosa devo fare?
Grazie ed attendo vostro riscontro.
Mariuccia

Risposta ADUC
non c'e' nessun errore: infatti, essendo il ricorso stato rigettato, la sanzione e' raddoppiata, come previsto esplicitamente dal CdS in caso di ricorsi presentati al Prefetto (nonche' per quelli al giudice di pace nel caso questi non accordi la sospensione ne' si provveda al pagamento entro i 60 gg originariamente demandati: la differenza e' che ricorrendo al Prefetto il raddoppio e' tassativamente previsto dalla norma e non legato ad altri adempimenti).
Per quanto attiene l'invio oltre il termine di 120 gg, la questione e' dubbia. Infatti, ci sono piu' scuole di pensiero e c'e' chi interpreta il termine come quello entro il quale debba essere spedito l'atto, e quelli che sostengono che ne basti l'emissione da parte del Prefetto. In effetti, l'ultima e' forse la tesi piu' seguita, pur essendo a nostro avviso eccessivamente aleatoria.
Di conseguenza, in caso volesse reiterare le opposizioni precedentemente formulate al Prefetto, potra' aggiungere anche l'ulteriore punto concernente il ritardo, mentre se cosi' non fosse, rischia il rigetto. Si ricordi di richiedere -in subordine- la riduzione della cifra della sanzione alla somma originaria.
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