Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

15 maggio 2002
Domanda 15 maggio 2002
15 Mag 2002
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............14/05/02
Buongiorno a tutti, scrivo per avere un consiglio riguardo un problema di condominio. Abito in una palazzina composta di tre scale (il classico parallelepipedo con uno dei lati più lunghi rivolto in strada)con un ingresso per ogni scala, entrando in ciascuno dei quali ed attraversando la larghezza del condominio si accede ad altrettanti ingressi che portano ad una corsia box all'aperto posta a livello stradale sempre all'interno della palazzina, dalla quale si può anche accedere attraverso un passaggio carraio posto da uno dei lati più corti del condominio mentre l'altro lato (dell'ipotetico rettangolo)è in comune con un'altra palazzina attaccata alla nostra.
Tutto ciò per dire che questa corsia lunga appunto tutta la palazzina e larga 3,5mt circa viene utilizzata come area di gioco per i bambini (laddove il regolamento condominiale lo vieta espressamente insieme all'uso del pallone) essendo questa un'area comune destinata solo al transito delle autovetture per poter accedere ai box appunto. La cosa va già avanti da molto ed a nulla è servito parlare con gli interessati e con chi ha dato inizio (seguito dagli altri condomini) alla cosa, il fatto è che fà comodo perchè si è sotto casa ed è diventata un'abitudine ed un punto di ritrovo per le mamme che portano anche bambini piccoli (da un anno in su).Da segnalare che a poca distanza da noi c'è un parco giochi attrezzato (5 min. a piedi) e che a tutto ciò l'amministratore non ha dato alcun seguito alle lamentele fatte (non ha neanche verificato la cosa o redarguito gli interessati).
Ora tra pochi giorni ci sarà un'assemblea straordinaria (per altri motivi) nella quale all'ordine del giorno compare la modifica della regola condominiale interessata per poter appunto "ufficializzare" tale situazione; ora tralasciando le considerazioni sull'opportunità o meno di far giocare i bambini in quell'area, sulla loro sicurezza sul disturbo che arrecano con i loro giochi e su chi, anche cambiato il regolamento, farà rispettare gli orari di uso dell'area; il punto è che il problema si sentirà di più man mano che i bambini cresceranno (cambiando i giochi si potrà usare il pallone con possibile danneggiamento di autovetture (in quest'area ci sono anche dei posti auto), lampioncini, cassette per estintori centralina del cancello carraio e quant'altro), quando già ora i genitori si riuniscono tra loro portandosi sedie e trascorrendo i pomeriggi così.
La domanda è: essendo quest'area destinata a particolari usi già citati nel regolamento di condominio è possibile cambiare la destinazione di tale area con una votazione dell'assemblea? Se si con quali modalità; o meglio l'assemblea deve esprimere voto unanime sul cambiamento del regolamento? Devono essere presenti tutti i millesimi del condominio per fare ciò o bastano i millesimi presenti in assemblea per deliberare in tale senso? A quali norme del codice civile si fa riferimento per fare ciò, ed a quali ci riferisce se non è consentito? Desidero conoscere quali strumenti io e gli altri condomini abbiamo per controllare che il tutto venga svolto nel rispetto delle norme e per tutelare i nostri interessi. Anche se verrà deciso il cambiamento del regolamento cosa si può includere nella decisione che tuteli e garantisca il rispetto di questa nuova norma definendo senza dubbi o possibili interpretazioni l'uso che poi se ne farà?
Vi ringrazio anticipatamente, scusandomi della lunghezza della lettera ma era per rendervi il quadro della situazione il più chiaro possibile. Cordiali saluti.

Risposta ADUC
si tratta di una modifica regolamentare, pertanto segue le sorti del regolamento, non ha rilevanza di per se'.
Se si trattasse di un regolamento contrattuale, occorrerebbe l'unanimita'. Se si tratta invece di un regolamento varato dall'assemblea, occorrera' la maggioranza secondo le previsioni specifiche dell'assemblea (prima o seconda convocazione, assemblea ordinaria o straordinaria), partendo da una votazione di approvazione con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la meta' del valore dell'edificio -in prima convocazione.
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