Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

11 maggio 2002
Domanda 11 maggio 2002
11 Mag 2002
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Ho ricevuto n. 4 contravvenzioni dal Comune di Roma per violazione della norma dell'art. 7/01 (accesso in zona a traffico limitato senza la prescritta autorizzazione). L'accesso è avvenuto in Via di Ripetta varco n. 4 nei giorni 22 e 23 dicembre 2001. In quei giorni sembrerebbe che il provvedimento di traffico limitato sia stato ampliato fino alle ore 20.00 considerate le festività natalizie; non mi risulta che di ciò sia stata data adeguata informazione ai cittadini e chiedo perciò, cortesemente, se è opportuno che io presenti ricorso al giudice di pace ed, in caso di Vostra risposta positiva, se il ricorso interrompe i termini per il pagamento del doppio della multa previsto in caso di ritardato pagamento (oltre 60 giorni).

Risposta ADUC
in questi casi la mancanza di informazione, da parte sua, del blocco non ha rilevanza (a meno che sia dimostrabile che non e' stata resa in alcun modo nota l'ordinanza, ma occorrerebbe esserne certi) e dunque addurre tale motivazione, nel ricorso, non le assicura, a nostro avviso, l'esito positivo.
Il ricorso non interrompe il termine utile dei 60 giorni per il pagamento, a meno che il giudice espressamente non accolga la sua richiesta di sospensione. Dunque, se il giudice non dovesse concederle la sospensione, converrebbe pagare entro i 60 giorni, poi in udienza se fosse accolto il suo ricorso, avrebbe il rimborso.
Se non pagasse, la multa raddoppierebbe.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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