Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
5 febbraio 2000
Cara Aduc,
ci rivolgiamo alla Vostra associazione per ottenere consigli ed indicazioni su come affrontare i disguidi che accadono anche nel mondo dei giochi televisivi, radiofonici o nei concorsi a premi (di cui ci occupiamo), che, contrariamente a quanto si possa pensare considerando l'aspetto ludico, non e’ tuttavia un settore senza problemi.
Riguardo alle irregolarita’ segnalate per conoscenza alla Vostra associazione e riscontrate per uno dei giochi televisivi (riservato ai telespettatori che si prenotano telefonicamente) della trasmissione DOMENICA IN del 23 gennaio u.s., desidero informarVi che le richieste da noi fatte sono state accolte e, pertanto, i concorrenti che non avevano potuto giocare regolarmente sono stati riammessi a partecipare la settimana successiva.
Poiche’ la nostra associazione, oltre alle modalita’ di partecipazione ai giochi televisivi e radiofonici, come anzidetto, si occupa anche di concorsi a premio (quelli che - per intenderci - prevedono la spedizione della prova di acquisto di un prodotto per partecipare ad un'estrazione) torno a proporre un quesito su un concorso a premi promosso da una nota azienda, per ottenere il Vostro parere sulla questione e conoscere se esistono ancora i presupposti per intraprendere eventuali azioni per il recupero della vincita prima attribuita e poi annullata.
Un nostro iscritto ha partecipato al concorso a premi di GRANA PADANO che metteva in palio centinaia di crociere suddivise in tre estrazioni (il 15/4, il 31/5 ed il 15/9/99), acquistando quantita’ enormi di prodotto per aumentare le probabilita’ di vincita. Ha inviato i coupon di partecipazione con le relative prove d'acquisto indicando l'indirizzo della sua abitazione o quello del posto in cui lavora (essendo carabiniere abita in caserma) : e’ risultato vincitore di due crociere, una nella prima ed una nella seconda estrazione. Dopo aver ricevuto tali comunicazioni di vincita, la GRANA PADANO gli ha pero’ revocato l'assegnazione della seconda vincita, spiegando che il regolamento del concorso non consentiva di vincere piu’ di un premio nell'intero periodo della promozione. In risposta ad una lettera dell'interessato la GRANA PADANO ha inviato per conoscenza alla nostra associazione via fax il piano tecnico, dal quale si evince tale clausola. Ma il regolamento di cui gli utenti hanno potuto prendere visione, pubblicato insieme al coupon di partecipazione da tanti giornali, non riporta questa clausola. Ragione per cui il nostro iscritto e chi ha partecipato, ha ritenuto di poter vincere (come di fatto e’ poi accaduto) una o piu’ crociere. Peraltro l'esperienza ci insegna che quando la promozione non consente di vincere piu’ di un premio, il regolamento riportato o allegato alla confezione del prodotto cita esplicitamente tale condizione. Chiedo allora se, in assenza di questa precisazione nel regolamento del concorso divulgato ai consumatori (seppure presente nel piano tecnico prodotto dall'azienda), si possa rivendicare ugualmente il diritto al premio o al suo controvalore, dal momento che le crociere si sono gia’ svolte entro il 23/10/99. Faccio presente che la risposta dell'Azienda risale al 21/6/99.
Ringrazio della cortese attenzione ed invio cordiali saluti.
Roberta Cangemi, presidente Associazione Nazionale Concorsisti Italiani.
ci rivolgiamo alla Vostra associazione per ottenere consigli ed indicazioni su come affrontare i disguidi che accadono anche nel mondo dei giochi televisivi, radiofonici o nei concorsi a premi (di cui ci occupiamo), che, contrariamente a quanto si possa pensare considerando l'aspetto ludico, non e’ tuttavia un settore senza problemi.
Riguardo alle irregolarita’ segnalate per conoscenza alla Vostra associazione e riscontrate per uno dei giochi televisivi (riservato ai telespettatori che si prenotano telefonicamente) della trasmissione DOMENICA IN del 23 gennaio u.s., desidero informarVi che le richieste da noi fatte sono state accolte e, pertanto, i concorrenti che non avevano potuto giocare regolarmente sono stati riammessi a partecipare la settimana successiva.
Poiche’ la nostra associazione, oltre alle modalita’ di partecipazione ai giochi televisivi e radiofonici, come anzidetto, si occupa anche di concorsi a premio (quelli che - per intenderci - prevedono la spedizione della prova di acquisto di un prodotto per partecipare ad un'estrazione) torno a proporre un quesito su un concorso a premi promosso da una nota azienda, per ottenere il Vostro parere sulla questione e conoscere se esistono ancora i presupposti per intraprendere eventuali azioni per il recupero della vincita prima attribuita e poi annullata.
Un nostro iscritto ha partecipato al concorso a premi di GRANA PADANO che metteva in palio centinaia di crociere suddivise in tre estrazioni (il 15/4, il 31/5 ed il 15/9/99), acquistando quantita’ enormi di prodotto per aumentare le probabilita’ di vincita. Ha inviato i coupon di partecipazione con le relative prove d'acquisto indicando l'indirizzo della sua abitazione o quello del posto in cui lavora (essendo carabiniere abita in caserma) : e’ risultato vincitore di due crociere, una nella prima ed una nella seconda estrazione. Dopo aver ricevuto tali comunicazioni di vincita, la GRANA PADANO gli ha pero’ revocato l'assegnazione della seconda vincita, spiegando che il regolamento del concorso non consentiva di vincere piu’ di un premio nell'intero periodo della promozione. In risposta ad una lettera dell'interessato la GRANA PADANO ha inviato per conoscenza alla nostra associazione via fax il piano tecnico, dal quale si evince tale clausola. Ma il regolamento di cui gli utenti hanno potuto prendere visione, pubblicato insieme al coupon di partecipazione da tanti giornali, non riporta questa clausola. Ragione per cui il nostro iscritto e chi ha partecipato, ha ritenuto di poter vincere (come di fatto e’ poi accaduto) una o piu’ crociere. Peraltro l'esperienza ci insegna che quando la promozione non consente di vincere piu’ di un premio, il regolamento riportato o allegato alla confezione del prodotto cita esplicitamente tale condizione. Chiedo allora se, in assenza di questa precisazione nel regolamento del concorso divulgato ai consumatori (seppure presente nel piano tecnico prodotto dall'azienda), si possa rivendicare ugualmente il diritto al premio o al suo controvalore, dal momento che le crociere si sono gia’ svolte entro il 23/10/99. Faccio presente che la risposta dell'Azienda risale al 21/6/99.
Ringrazio della cortese attenzione ed invio cordiali saluti.
Roberta Cangemi, presidente Associazione Nazionale Concorsisti Italiani.
Risposta ADUC
Non importa la confezione, ma che sia reperibile nel regolamento. Se e' previsto nel piano interno dell'azienda non ha alcun valore: deve essere conoscibile alla clientela cui e' diretto, nella documentazione destinata ai concorsisti. Nel caso non sia reperibile, la loro disposizione -solo interna- non ha valore nei vostri confronti.
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