Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

4 maggio 2002
Domanda 4 maggio 2002
4 Mag 2002
Oggetto: multa autovelox
Cara Aduc
sono Paolo desidererei alcune info riguardante un possibile ricorso di una multa da me ricevuta e a parer mio un po' ingannevole,
la multa riguarda un eccesso di velocità effettuato su una strada statale (vedi allegato) a due corsie per senso di marcia,
e l'agente che ha constatato il reato e diverso dal verbalizzante, in più ha dichiarato di non aver potuto effettuare la contestazione in quanto la strada ere ad una corsia per senso di marcia, si in effetti era ad una corsia ma solo la vettura con l'autovelox in quanto la pattuglia si trovava in una strada che in un breve tratto e parallela alla statale e solo dopo un centinaio di metri questa strada si collegava anche alla statale (dimenticavo sulla statale non vi è alcun cartello di avviso che vi erano possibili controlli e la pattuglia non era visibile se non quando ci si era affiancati e si guardava a destra). ora mi chiede se questa non è una falsa dei poliziotti? ringrazio anticipatamente Paolo

Risposta ADUC
non abbiamo aperto il suo allegato, per la presenza eventuale di un virus.
Ad ogni modo, il ricorso avverso il mancato fermo e facendo presente il reale stato dei fatti lo puo' presentare, ma sara' il giudice a valutare, dunque non c'e' certezza sull'accoglimento.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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