Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

2 maggio 2002
Domanda 2 maggio 2002
2 Mag 2002
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Gentile ADUC,
insieme a mia moglie sono proprietario di un appartamento che ho deciso di mettere in vendita con l'ausilio di una agenzia immobiliare tra le più conosciute. Una settimana fa l'agenzia ci comunica di aver trovato un compratore al quale ha fatto sottoscrivere regolare proposta d'acquisto (modulo prestampato).Questa proposta è stata accompagnata da un assegno pari a euro 1.500: il modulo di proposta riporta che "questa somma di danaro verrà, in caso di accettazione della proposta da parte del venditore, consegnata dall'agenzia al venditore stesso in sede di compromesso e varrà a titolo di caparra confirmatoria; in caso di non accettazione della proposta tale somma verrà restituita dall'agenzia a chi ha fatto la proposta". Dopo aver preso visione della proposta decido di accettarla firmando un modulo di accettazione. Nella proposta vengono stabiliti alcuni termini essenziali della compravendita in particolare: il prezzo, la data entro la quale dovrà essere stipulato il compromesso e il notaio c/o cui stipulare, la somma che chi ha fatto la proposta avrebbe dovuto versare all'atto del compromesso ed infine il termine di validità della proposta stessa. Accade che nel giorno fissato per il compromesso il compratore si presenta dal notaio ma si rifiuta di firmare l'atto, dicendo che ha cambiato idea e che non vuole più comprare. Sono gentilmente a chiederVi se, pur non essendoci un compromesso firmato, ho diritto a ricevere quell'assegno di euro 1.500 che il compratore aveva originariamente allegato alla proposta d'acquisto, o addirittura se posso ottenere di più in considerazione del fatto che nel frattempo avevo già individuato un'abitazione di mio gradimento, occasione che ora rischio di perdere.
Certo di una vostra sollecita risposta, ringrazio anticipatamente.

Risposta ADUC
questo e' uno dei pochi casi in cui si pone il dubbio. Infatti, di solito il rilascio dell'assegno consegnato al momento della stipula della proposta non viene procrastinato al momento del compromesso, anche perche' di fatto verrebbe meno la valenza stessa della proposta. Pertanto, la correlazione dei due atti deve essere diversamente valutata, considerandoli 2 tempi di una medesima azione e conseguentemente ritenendo legittimo da parte sua trattenere l'assegno a fronte di quella che e' una violazione della promessa (a tutti gli effetti un atto contrattuale valido).
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