Domenica 7 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

2 maggio 2002
Domanda 2 maggio 2002
2 Mag 2002
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Alcuni giorni or sono mi è stata riscontrata una multa riportante due contravvenzioni:
- una per "sosta su tratto di strada vietato temporaneamente per esigenze tecniche di pulizia"
- l'altra per "sosta entro la zona di fermata dei mezzi pubblici".
Premetto che la sosta è vietata in quell'area il 4° mercoledi' del mese dalle 7.30 alle 10.30 e che l'automezzo era già li posteggiato da due giorni (senza tra l'altro che nessuno - e siamo su una via ad alta densità di circolazione - ravvisasse che si trovava in corrispondenza di una fermata per mezzi pubblici).
Inoltre in corrispondenza della zona di fermata dei mezzi pubblici posteggiavano e posteggiano continuativamente e sottolineo continuativamente autoveicoli senza che venga rilevata alcuna infrazione: proprio a causa di questa mancata applicazione della contravvenzione io ho desunto che in quell'area si potesse posteggiare.
Sono stato indotto in errore quindi da una mancata rilevazione dell'infrazione. (ribadisco: ogni giorno continuano a posteggiare in quel punto regolarmente e continuativamente delle automobili !!!).
Sul retro dell'"avviso di accertamento di violazione" non è riportato il motivo della mancata contestazione e l'indicazione della somma da pagare è indicata in "32,00 euro più 32 Euro per" senza alcuna continuazione alla frase.
Vorrei sapere se ci sono gli estremi per ricorrere presso il Giudice di Pace.
In attesa di risposta ringrazio anticipatamente.

Risposta ADUC
non riteniamo che l'obiezione possa avere alcun pregio in sede giuridica. Sicuramente puo' essere comprensibile dal punto di vista umano il fatto che si sia stati distratti da tale situazione, ma non elimina ne' le indicazioni di divieto di fatto presenti, ne' la conseguente esistenza del divieto medesimo.
In teoria, potrebbe contestare -sostenendo di non essere messo in condizione di pagare- l'indicazione sulla somma dovuta se erronea. Ma nel caso in cui questa fosse comunque determinabile, temiamo perderebbe solo del tempo.
Ad ogni modo, se volesse comunque tentare ricordi che il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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