Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
29 aprile 2002
29 Apr 2002
Oggetto: INFO ACQUISTO/ROGITO
Spettabile ADUC,
stiamo acquistando un immobile in costruzione, in consegna tra una quindicina di giorni, avremmo bisogno di avere alcune delucidazioni su alcune procedure utilizzate:
1. Circa 1 mese fa abbiamo scoperto che dovremo pagare ca. 12.000.000 di vecchie lire di PREAMMORTAMENTO MUTUO, sul compromesso troviamo scritta questa cosa che però non ci era stata nè spiegata nè quantificata in fase di acquisto. Comunque ci adeguiamo in quanto amici che lavorano in banca o che hanno da poco acquistato un immobile in costruzione ci hanno confermato che ormai è prassi comune. E' così?
2. Ci è stato comunicato che il ROGITO dell'immobile verrà effettuato a circa 18/24 mesi dalla consegna dell'immobile e che in fase di consegna ci verrà consegnato (o fatto firmare) una sorta di atto di proprietà dall'Impresa costruttrice. Dovremo però cominciare a pagare il mutuo (abbiamo già inviato le indicazioni per la scelta del tipo di mutuo). Tale mutuo risulterà per ora intestato ancora all'impresa che si adeguerà alle condizioni da noi richieste e verrà successivamente intestato a nome nostro (dopo il rogito) una volta scalata la cifra già pagata. Anche questa è una normale procedura? Dobbiamo stare tranquilli perchè l'impresa ci ha fatto sempre regolare fattura e ci consegna un atto di proprietà?
3. Ultimo quesito, ci è giunta voce che non dovremo restare preoccupati soltanto fino alla stesura dell'Atto Notarile (Rogito) ma che se l'impresa costruttrice dovesse fallire nei due anni successivi alla stipula del Rogito potremmo ancora rischiare di perdere il nostro alloggio così faticosamente acquistato.. In base a quale legge potrebbe avvenire questa cosa? Abbiamo modo di tutelarci?
Rimaniamo in attesa di una vostra risposta.
Oggetto: INFO ACQUISTO/ROGITO
Spettabile ADUC,
stiamo acquistando un immobile in costruzione, in consegna tra una quindicina di giorni, avremmo bisogno di avere alcune delucidazioni su alcune procedure utilizzate:
1. Circa 1 mese fa abbiamo scoperto che dovremo pagare ca. 12.000.000 di vecchie lire di PREAMMORTAMENTO MUTUO, sul compromesso troviamo scritta questa cosa che però non ci era stata nè spiegata nè quantificata in fase di acquisto. Comunque ci adeguiamo in quanto amici che lavorano in banca o che hanno da poco acquistato un immobile in costruzione ci hanno confermato che ormai è prassi comune. E' così?
2. Ci è stato comunicato che il ROGITO dell'immobile verrà effettuato a circa 18/24 mesi dalla consegna dell'immobile e che in fase di consegna ci verrà consegnato (o fatto firmare) una sorta di atto di proprietà dall'Impresa costruttrice. Dovremo però cominciare a pagare il mutuo (abbiamo già inviato le indicazioni per la scelta del tipo di mutuo). Tale mutuo risulterà per ora intestato ancora all'impresa che si adeguerà alle condizioni da noi richieste e verrà successivamente intestato a nome nostro (dopo il rogito) una volta scalata la cifra già pagata. Anche questa è una normale procedura? Dobbiamo stare tranquilli perchè l'impresa ci ha fatto sempre regolare fattura e ci consegna un atto di proprietà?
3. Ultimo quesito, ci è giunta voce che non dovremo restare preoccupati soltanto fino alla stesura dell'Atto Notarile (Rogito) ma che se l'impresa costruttrice dovesse fallire nei due anni successivi alla stipula del Rogito potremmo ancora rischiare di perdere il nostro alloggio così faticosamente acquistato.. In base a quale legge potrebbe avvenire questa cosa? Abbiamo modo di tutelarci?
Rimaniamo in attesa di una vostra risposta.
Risposta ADUC
se il contratto prevede che vi sia preammortamento -che effettivamente e' prassi comune- non ci sono elementi per contestare. La mancanza di indicazioni specifiche non lo delegittima, in quanto avreste comunque dovuto informarvi -in mancanza, ne accettate le condizioni.
Il fatto che il mutuo venga intestato all'impresa quando e' ancora garantito dall'immobile che non risulta essere ancora vostro, e' corretto: quello da evitare e' di garantire con un immobile a se' intestato un mutuo a favore di altri.
Per quanto concerne i rischi per l'eventuale fallimento, secondo le disposizioni del codice civile e della Legge Fallimentare -art. 67 R.D. 267/42- essi verranno veramente corsi solo se si dovesse presupporre che da parte vostra vi fosse conoscenza dello stato d'insolvenza del debitore.
Il fatto che il mutuo venga intestato all'impresa quando e' ancora garantito dall'immobile che non risulta essere ancora vostro, e' corretto: quello da evitare e' di garantire con un immobile a se' intestato un mutuo a favore di altri.
Per quanto concerne i rischi per l'eventuale fallimento, secondo le disposizioni del codice civile e della Legge Fallimentare -art. 67 R.D. 267/42- essi verranno veramente corsi solo se si dovesse presupporre che da parte vostra vi fosse conoscenza dello stato d'insolvenza del debitore.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti