Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

26 aprile 2002
Domanda 26 aprile 2002
26 Apr 2002
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Cara ADUC,
In data 23 febbraio 2001 mi è stata ritirata la patente e comminata una multa di + di 300 euro per aver superato di 40,2 il limite di velocità su una strada dove la velocità massima era 70 km/h (andavo, secondo il telelaser, a 116 km/h, per cui, dedotto il 5%, a 110,2). Avendo bisogno della patente per motivi di lavoro ho subito fatto ricorso al giudice di pace (ricorso depositato in cancelleria il 26 febbraio) chiedendo la restituzione della patente. Il giudice di pace in data 28 febbraio, con atto depositato in cancelleria il 1 marzo, fissava la comparizione delle parti in udienza l'8 maggio prossimo e sospendeva l'esecuzione del provvedimento in attesa della decisione definitiva. In tal modo potevo riavere la mia patente. Il 13 marzo venivo contattato dalla cancelleria che mi comunicava che l'udienza non era più l'8 maggio bensì il 27 maggio, giustificando lo spostamento con la richiesta del Comune di Bergamo di rinviare l'udienza stante il ritardo della notifica del provvedimento ex art. 23, c.2. L.689.
Ora, ho due quesiti da porvi a riguardo e sui quali vorrei il vostro parere:
1 - Ho letto che la pubblica amministrazione, prefetto compreso e credo anche giudice di pace, nel momento in cui si presenta un ricorso, ha 90 giorni di tempo per emettere una sentenza di accoglimento o di rigetto, decorsi i quali è possibile fare un ulteriore ricorso contro la sentenza "in ritardo" chiedendo anche l'annullamento della relativa sanzione (in questo caso la multa). Il 27 maggio, giorno dell'udienza è esattamente il novantunesimo giorno dopo la presentazione del mio ricorso (26 febbraio). Ciò che vi chiedo è se ho ragione e perciò mi converrà quindi fare un ulteriore ricorso, ovviamente dopo che il giudice di pace avrà rigettato il mio primo ricorso e obbligato a pagare i 317 euro, chiedendo che il tutto venga annullato perchè sono decorsi i termini entro i quali andava emessa una sentenza? Oppure i termini decorrono da altra data e sono stati spostati con il rinvio dell'udienza?
2- La seconda domanda invece riguarda le eventuali motivazioni da portare in udienza per evitare la multa. Oltre alla classica motivazione che voi consigliate di portare in giudizio, sulla mancanza di oggettività della rilevazione con l'autovelox, a me sinceramente non va giù che per 0,2 Km/h debba pagare più di 300 euro e mi sia stata ritirata la patente. Il tutto si basa anche su un ragionamento logico, che vi vorrei proporre e sentire il vostro parere. La velocità che l'apparecchio ha rilevato è stata 116, perciò dedotto il 5%, ovvero 5,8 km/h, risulta che andavo a 110,2 e quindi superavo i 40 km/h di 0,2 km/h. La velocità mi è stata rilevata a cifre intere senza decimali, poichè il display non prevede i decimali. Per ritirarmi la patente però si è tenuto conto dei decimali (0,2) e non si è arrotondato alla cifra intera più vicina come ha fatto il telelaser. Se infatti io fossi andato a 115,78 dedotto il 5% io sarei andato a 109,99 e quindi sotto i 40 km/h. Ora, dato che la macchina non prevede i decimali e che la velocità viene rilevata a cifre intere, mi chiedo perchè per il ritiro della patente viene usata una velocità con i decimali? Non credete che la velocità che mi dovevano contestare era 110 e non 110,2 e che il 5% fosse 6 km/h e non 5,8? Il codice della strada non stabilisce che si debbano usare 2 decimali per la velocità ma parla sempre di velocità a cifre intere. Quindi, secondo me, la mia velocità era di 110 e quindi per superare i 40 km/h e vedermi ritirata la patente sarei dovuto andare a 111 km/h. Siete d'accordo con me? E' sostenibile?
Mi scuso per la lunghezza del quesito, ma Vi ringrazio per l'attenzione e resto in attesa della risposta.
Cordiali saluti

Risposta ADUC
il termine e' di 120 gg, e comunque riguarda solo i ricorsi presentati al Prefetto avverso contravvenzioni (e non tutti i procedimenti amministrativi). Inoltre, non e' una sentenza ma un'ordinanza e per termine di emissione vi sono dubbi se debba essere considerato quello in cui l'atto e' stato sottoscritto dal Prefetto o quello del successivo inoltro -tra le due fasi possono passare anche mesi. Inoltre, il giudice di pace e' un'autorita' giudiziaria, non amministrativa in senso proprio: non gli sono applicabili detti termini (fortunatamente, visto che in sintesi le condizioni non sono favorevoli).
Per quanto attiene i decimali, non sappiamo che dirle: un giudizio in merito ci pare aleatorio, ad ogni modo la differenza e' tra rientrate o superare un limite preciso, senza ipotizzare arrotondamenti. Sicuramente pero' puo' essere sostenuta l'aleatorieta' del sistema di rilievo e dunque -a fronte di uno scarto tanto esiguo- che si possa rientrare nei limiti o che comunque sia improprio imporre un tale aggravio a fronte di una differenza irrisoria che potrebbe essere stata male rilevata -non in contrasto ma confortata dal fatto che la norma prevede che si decurti il 5% proprio in ragione di questo fenomeno.
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