Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
25 aprile 2002
25 Apr 2002
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Salve sono Roberto, volevo farvi un domanda, ho acquistato un appartamento con rogito in data 15.01.2002 (porzione di villetta distinta con n.c. 8 con ingresso indipendente) posto al primo piano.
Il proprietario precedente, ad una assemblea (nel 2001) aveva accettato l'esecuzione di lavori ed il preventivo per ristrutturare i due pozzi, dato che tali lavori sono stati esegui nell'anno corrente, la fattura è pervenuta i primi di aprile, pertanto l'amministratore ha convocato in data 21.04.2002 per la prima assemblea (ordinaria) sia il vecchio proprietario che me.
L'ordine del giorno di quest'ultima assemblea era:
1) Approvazione bilancio consuntivo esercizio 2000/2001
2) Approvazione bilancio preventiva esercizio 2001/2002
3) Etc. etc.
Il punto 1 messo ai voti era accettato dal vecchio proprietario, premesso che l'amministratore fece notare che il vecchio proprietario era in attivo per i versamenti periodici (226 Euro totali) ma con la suddivisione per millesimi del disavanzo per i lavori ultimati in ritardo (215 Euro circa), poteva recuperare solo la differenza (11 Euro).
Il secondo punto veniva accettato da me, essendo il nuovo proprietario.
A questo punto, il vecchio proprietario ha richiesto all'amministratore che gli venissero restituiti i 226 Euro, dichiarando che la differenza (il disavanzo) venisse pagata da me, dato che i lavori sono stati ultimati nell'anno successivo all'approvazione dei lavori.
La domanda mi sorge spontanea, può pretendere questo?
Premetto che sul rogito, all'articolo 6 "Garanzie, Aggravi" si legge:
"La parte venditrice garantisce la piena legittima proprietà e disponibilità dei beni trasferiti con il presente atto e che essi sono liberi e franchi da pesi, vincoli, ipoteche, privilegi fiscali, iscrizioni pregiudizievoli, diritti di prelazione spettanti a terzi, e da passività e oneri di qualsiasi natura, anche per tributi arretrati , obbligandosi sin d'ora a sollevare la parte acquirente da qualsiasi onere o spesa, in ogni caso di evizione molestia e turbativa di possesso."
In attesa di una Vs. risposta
porgo distinti saluti
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Salve sono Roberto, volevo farvi un domanda, ho acquistato un appartamento con rogito in data 15.01.2002 (porzione di villetta distinta con n.c. 8 con ingresso indipendente) posto al primo piano.
Il proprietario precedente, ad una assemblea (nel 2001) aveva accettato l'esecuzione di lavori ed il preventivo per ristrutturare i due pozzi, dato che tali lavori sono stati esegui nell'anno corrente, la fattura è pervenuta i primi di aprile, pertanto l'amministratore ha convocato in data 21.04.2002 per la prima assemblea (ordinaria) sia il vecchio proprietario che me.
L'ordine del giorno di quest'ultima assemblea era:
1) Approvazione bilancio consuntivo esercizio 2000/2001
2) Approvazione bilancio preventiva esercizio 2001/2002
3) Etc. etc.
Il punto 1 messo ai voti era accettato dal vecchio proprietario, premesso che l'amministratore fece notare che il vecchio proprietario era in attivo per i versamenti periodici (226 Euro totali) ma con la suddivisione per millesimi del disavanzo per i lavori ultimati in ritardo (215 Euro circa), poteva recuperare solo la differenza (11 Euro).
Il secondo punto veniva accettato da me, essendo il nuovo proprietario.
A questo punto, il vecchio proprietario ha richiesto all'amministratore che gli venissero restituiti i 226 Euro, dichiarando che la differenza (il disavanzo) venisse pagata da me, dato che i lavori sono stati ultimati nell'anno successivo all'approvazione dei lavori.
La domanda mi sorge spontanea, può pretendere questo?
Premetto che sul rogito, all'articolo 6 "Garanzie, Aggravi" si legge:
"La parte venditrice garantisce la piena legittima proprietà e disponibilità dei beni trasferiti con il presente atto e che essi sono liberi e franchi da pesi, vincoli, ipoteche, privilegi fiscali, iscrizioni pregiudizievoli, diritti di prelazione spettanti a terzi, e da passività e oneri di qualsiasi natura, anche per tributi arretrati , obbligandosi sin d'ora a sollevare la parte acquirente da qualsiasi onere o spesa, in ogni caso di evizione molestia e turbativa di possesso."
In attesa di una Vs. risposta
porgo distinti saluti
Risposta ADUC
il contratto non contiene elementi cosi' chiari e specifici da fornire una lettura palese dei fatti. Pero', in linea di massima lei deve ritenersi tutelato poiche' -pur se e' lei ad essere responsabile nei confronti del condominio- per quanto attiene i pagamenti effettuati essi hanno rilevanza rispetto al momento della delibera nonche' a quello del pagamento e non importa quando -essendo gia' iniziati- siano poi stati ultimati.
Pertanto, non si rilevano gli estremi per poter attribuire a lei detto onere.
Pertanto, non si rilevano gli estremi per poter attribuire a lei detto onere.
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