Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

24 aprile 2002
Domanda 24 aprile 2002
24 Apr 2002
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............In data 28.02.2002 mi è stato recapitato a casa un verbale di accertamento di illecito amministrativo dalla Polizia Municipale di Foligno poiché procedevo in data 16.11.2001 alla velocità di 75 km/h dove vige il limite di 50. La rilevazione è stata effettuata a mezzo di velomatic 103 e la motivazione della mancata immediata contestazione è stata quella che la pattuglia di valle era impegnata in analoga contestazione per cui il misuratore era in automatico.
Considerato che comunque io non ho visto nessuna pattuglia e che comunque dalla visione della foto si intuisce che l'apparecchio era stato celato in una rientranza della strada, oltre al fatto che ho scoperto più tardi che il tachimetro della mia macchina non funzionava correttamente, tanto che la ditta specializzata mi rilasciava una dichiarazione che il tachimetro segnalava una velocità particolarmente inferiore a quella effettiva.
Vorrei anche capire perché il verbale è stato notificato a mia moglie convivente e non a me, oltre al fatto che il verbale in mio possesso è una copia conforme stampata al computer, mentre alla foto era allegato un piccolo verbale del loro modulario che era rimasto in bianco.
Si può fare ricorso al G.d.P. per le motivazioni sopra riportate, secondo il modello di autovelox?
Spero in una vostra sollecita risposta, poiché i 60 gg stanno per scadere. Grazie

Risposta ADUC
non ha rilevato i punti cardine del problema, per quello che possiamo intuire. Tuttavia e' possibile contestare la mancanza del fermo immediato, rilevando come l'apparato funzionasse fuori del controllo degli agenti accertatori e come fosse mancato il fermo immediato. Non ha pero' importanza se il suo tachimetro funzionasse o meno, ne' se la raccomandata sia stata consegnata a sua moglie, avendo ricevuto lei la posta.
Inoltre, attenzione: il termine per il ricorso non e' di 60 gg.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Cordiali Saluti,
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