Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

22 aprile 2002
Domanda 22 aprile 2002
22 Apr 2002
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Vi prego aiutatemi: ho ricevuto casa solo il 20 aprile una multa fattami in data 21/01/2002 (70 Km/h =131 euro...), hanno tutto questo tempo per notificarmela? Se contesto la multa cosa rischio? spese processuali? Rischio di pagare molto di più?
Poi la cosa che più mi spaventa è che all'inizio del mese di aprile erano di nuovo a rilevare le velocità (il modello è Autovelox 104/C2), ed è facile che ne abbia presa un'altra (tutti passano come me sui 70 Km/h in quel punto: ne possono fare a milioni!!!!) se prendo la seconda multa mi ritirano la patente? Cosa posso fare? vi prego, aiutatemi! Consigliatemi per il meglio...

Risposta ADUC
ci perdoni l'ovvieta', ma per non incorrere in ulteriori sanzioni, e' di rimanere nei limiti stabiliti per legge.
Il termine per la notifica e' di 150 giorni dalla possibilita' di identificazione del trasgressore, e ci pare che nel suo caso tale termine sia stato rispettato.
Puo' presentare ricorso, avverso il mancato fermo, ma tenga presente che sull'accoglimento e' il giudice a valutare.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Cordiali Saluti,
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