Venerdì 5 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Lettera del consumatore

20 aprile 2002
Domanda 20 aprile 2002
20 Apr 2002
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Buongiorno,
mi hanno appena notificato con raccomandata a-r la violazione dell'art.142 C.d.S. per il superamento dei limiti di velocità (66 km/h effettivi; 61 km/h contestati; 50 km/h consentiti).
La mia perplessità nasce dal fatto che la contravvenzione non mi è stata contestata immediatamente perchè, da verbale, il personale addetto era impegnato nella contestazione di altra violazione; a riprova del fatto le generalità del trasgressore non sono state compilate mentre le generalità del proprietario (io) non sono corrette avendo sbagliato l'indirizzo di residenza. Oltre a ciò la targa del veicolo non è scritta in modo chiaramente leggibile (una Y è scritta male e sembra una L).
La raccomandata è stata ricevuta da mia moglie che ha firmato non badando all'errato indirizzo, derivato probabilmente dal verbale (il postino l'ha portata a me perchè abito in un piccolo paese dove si conoscono tutti)
il modello è il VELOMATIC 102 B512 Omol.Min.LL.PP.23/06/88 n.2079 e 27/11/89 n.2961
Con tali estremi è possibile presentare ricorso e vincerlo?
Grazie, arrivederci.

Risposta ADUC
puo' provare, contestando la mancanza del fermo immediato -a seconda delle prove esibite dagli agenti potra' o meno rivelarsi legittima- e gia' che c'e' contestare anche i vizi formali (importante, e' invece la questione della targa: occorre chiarire se e' solo scritta male od errata).
Non vi sono pero' garanzie di accoglimento in merito.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Cordiali Saluti,
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →