Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
14 aprile 2002
14 Apr 2002
Subject: consiglio Aduc
Sottopongo alla vs. Att.ne il seguente verbale notificatomi, riportandone alla lettera il contenuto.
Verbale di contestazione per violazione dell'art.142 del c.d.s
Verbale nr. xxxxxxx
Oggi 26.03.02 negli uffici della suddetta sezione polstrada, il sottoscritto ISP xxxxxx a seguito della rilevazione effettuata alle ore 10.11 del giorno xxxxx sulla strada sc strada comunale ss655 in località Vaccareccia Comune di Melfi (Pz) alla progressiva chilometrica 41.700 dalla pattuglia composta da xxxxxx a mezzo apparecchio AUTOVELOX 104 C2 1297 di cui gli operatori avevano preventivamente verificato la perfetta funzionalità ad al successivo sviluppo della pellicola fotografica, procede all'accertamento della violazione di cui all'articolo cds 142/8: alla guida di veicolo superava di oltre 10km/h e di non oltre 40km/h i limiti massimi di velocità. A carico del conducente del veicolo volkswagen targato BF020PV di proprietà di xxxxx nato a Napoli in data xxxx e residente a Napoli xxxxx in quanto circolava, considerata la tolleranza dovuta per l'apparecchio di rilevamento, ad una velocità di km/h 117 eccedendo di km/h 27 il limite massimo di velocità stabilito dall'ente proprietario della strada in km/h 90.
Non è stato possibile procedere a contestazione immediata della violazione in quanto la rilevazione della stessa è avvenuta contestualmente al passaggio del veicolo il cui fermo avrebbe comportato un inseguimento previo recupero dell'apparecchiatura , pericoloso per la circolazione (art.384 lettera E ultima parte del REG.D'ESEC.DEL CDS).
NOTE
Non vi era alcuna fotografia allegata al verbale.
Nelle modalità di estinzione sono apposti i riferimenti sia in euro che in
lire.
Dove è scritto firma del verbalizzante c'è un timbro della polizia stradale e uno scippo (assolutamente non comprensibile) con il nome battuto a macchina del verbalizzante xxxxxxx.
In calce al verbale di contestazione vi è una dicitura: min. nr. xxxxxxxx - esiste agli atti documentazione fotografica della violazione, che sarà trasmessa all'autorità competente in caso di ricorso. Nell'ipotesi in cui la notificazione imponga secondo la sentenza della C.C. 346/1998, di avvisare il destinatario delle formalità eseguite ai sensi dell'art.8/2 lex 890/1982, il versamento dovrà comprendere l'ulteriore soma di lire 10.000 quale costo dell'invio della raccomandata AR da parte dell'ufficio postale.
Allegato al verbale di contestazione vi è una relazione di notifica nella quale sempre l' ISP.xxxxxx dichiara di notificare in data 9/04/02 a mezzo del servizio postale, ufficio di Roma Fiumicino , inviando copia dell'atto originale a xxxxxx quale obbligato in solido il verbale nr. xxxxx redatto in data 26/3/02 , le modalità di pagamento sono espresse solo in euro.
DOMANDA:
Posso ricorrere al Prefetto o al Giudice di Pace?
Se sì, a chi dei due e con quali motivazioni? (Violazione accertata da persona non presente ai fatti? - Mancata contestazione immediata e violazione dell'art.200 del cds? - Pretestuosa applicazione dell'art.384 del dpr 16/12/92 n.495, in quanto la strada non era trafficata e il recupero dell'apparecchiatura non costituiva alcun pericolo?, oltretutto con me vi era anche un'altra persona che viaggiava).
Essendo il verbalizzante diverso da colui che ha constatato la violazione non è automaticamente nullo l'atto?
Nell'attesa di una risposta ringrazio e porgo distinti saluti
Subject: consiglio Aduc
Sottopongo alla vs. Att.ne il seguente verbale notificatomi, riportandone alla lettera il contenuto.
Verbale di contestazione per violazione dell'art.142 del c.d.s
Verbale nr. xxxxxxx
Oggi 26.03.02 negli uffici della suddetta sezione polstrada, il sottoscritto ISP xxxxxx a seguito della rilevazione effettuata alle ore 10.11 del giorno xxxxx sulla strada sc strada comunale ss655 in località Vaccareccia Comune di Melfi (Pz) alla progressiva chilometrica 41.700 dalla pattuglia composta da xxxxxx a mezzo apparecchio AUTOVELOX 104 C2 1297 di cui gli operatori avevano preventivamente verificato la perfetta funzionalità ad al successivo sviluppo della pellicola fotografica, procede all'accertamento della violazione di cui all'articolo cds 142/8: alla guida di veicolo superava di oltre 10km/h e di non oltre 40km/h i limiti massimi di velocità. A carico del conducente del veicolo volkswagen targato BF020PV di proprietà di xxxxx nato a Napoli in data xxxx e residente a Napoli xxxxx in quanto circolava, considerata la tolleranza dovuta per l'apparecchio di rilevamento, ad una velocità di km/h 117 eccedendo di km/h 27 il limite massimo di velocità stabilito dall'ente proprietario della strada in km/h 90.
Non è stato possibile procedere a contestazione immediata della violazione in quanto la rilevazione della stessa è avvenuta contestualmente al passaggio del veicolo il cui fermo avrebbe comportato un inseguimento previo recupero dell'apparecchiatura , pericoloso per la circolazione (art.384 lettera E ultima parte del REG.D'ESEC.DEL CDS).
NOTE
Non vi era alcuna fotografia allegata al verbale.
Nelle modalità di estinzione sono apposti i riferimenti sia in euro che in
lire.
Dove è scritto firma del verbalizzante c'è un timbro della polizia stradale e uno scippo (assolutamente non comprensibile) con il nome battuto a macchina del verbalizzante xxxxxxx.
In calce al verbale di contestazione vi è una dicitura: min. nr. xxxxxxxx - esiste agli atti documentazione fotografica della violazione, che sarà trasmessa all'autorità competente in caso di ricorso. Nell'ipotesi in cui la notificazione imponga secondo la sentenza della C.C. 346/1998, di avvisare il destinatario delle formalità eseguite ai sensi dell'art.8/2 lex 890/1982, il versamento dovrà comprendere l'ulteriore soma di lire 10.000 quale costo dell'invio della raccomandata AR da parte dell'ufficio postale.
Allegato al verbale di contestazione vi è una relazione di notifica nella quale sempre l' ISP.xxxxxx dichiara di notificare in data 9/04/02 a mezzo del servizio postale, ufficio di Roma Fiumicino , inviando copia dell'atto originale a xxxxxx quale obbligato in solido il verbale nr. xxxxx redatto in data 26/3/02 , le modalità di pagamento sono espresse solo in euro.
DOMANDA:
Posso ricorrere al Prefetto o al Giudice di Pace?
Se sì, a chi dei due e con quali motivazioni? (Violazione accertata da persona non presente ai fatti? - Mancata contestazione immediata e violazione dell'art.200 del cds? - Pretestuosa applicazione dell'art.384 del dpr 16/12/92 n.495, in quanto la strada non era trafficata e il recupero dell'apparecchiatura non costituiva alcun pericolo?, oltretutto con me vi era anche un'altra persona che viaggiava).
Essendo il verbalizzante diverso da colui che ha constatato la violazione non è automaticamente nullo l'atto?
Nell'attesa di una risposta ringrazio e porgo distinti saluti
Risposta ADUC
nei punti riportati in nota non vi sono irregolarita'. Inoltre si ricorda -per evitare errori- che la nullita', annullabilita' o meno dei verbali puo' stabilirla solo il giudice ed in caso si ometta l'opposizione non e' piu' possibile far valere dopo eventuali irregolarita'.
Il fatto che la redazione del verbale -non l'atto di notifica- sia avvenuta da parte di un terzo ispettore puo' essere contestato: occorre pero' che non sia solo il responsabile del meccanizzato che ha effettuato la mera trascrizione.
Si consiglia sempre il Giudice di pace -sicuramente, contestando la mancanza di fermo immediato e le relative giustificazioni addotte.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
In merito al mancato fermo, sara' necessario rilevare come sia indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Il fatto che la redazione del verbale -non l'atto di notifica- sia avvenuta da parte di un terzo ispettore puo' essere contestato: occorre pero' che non sia solo il responsabile del meccanizzato che ha effettuato la mera trascrizione.
Si consiglia sempre il Giudice di pace -sicuramente, contestando la mancanza di fermo immediato e le relative giustificazioni addotte.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
In merito al mancato fermo, sara' necessario rilevare come sia indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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