Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
12 aprile 2002
12 Apr 2002
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Cara Aduc,
avrei urgente bisogno di un parere in materia di usucapione di una servitù di passaggio.
Se il passaggio è stato esercitato con continuità per oltre venti anni, e successivamente il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno,
si applica l'art.1167 del codice civile?
Oppure l'usucapione è ormai maturata, e la privazione del possesso non assume rilievo?
Ho visto che la questione è trattata nelle schede da Barbara Vallini, ma con riferimento al caso prospettato non mi è chiara la possibile soluzione.
I più sinceri ringraziamenti.
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RICHIESTA.............Cara Aduc,
avrei urgente bisogno di un parere in materia di usucapione di una servitù di passaggio.
Se il passaggio è stato esercitato con continuità per oltre venti anni, e successivamente il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno,
si applica l'art.1167 del codice civile?
Oppure l'usucapione è ormai maturata, e la privazione del possesso non assume rilievo?
Ho visto che la questione è trattata nelle schede da Barbara Vallini, ma con riferimento al caso prospettato non mi è chiara la possibile soluzione.
I più sinceri ringraziamenti.
Risposta ADUC
l'articolo citato concerne l'iter di acquisizione del diritto e comporta pertanto la necessita' che l'esperimento del possesso sia continuato per i 20 anni. Tuttavia, il fatto che per un anno sia mancato l'utilizzo del passaggio in assenza di un precedente riconoscimento del diritto, di fatto comporterebbe una decadenza, in quanto verrebbe volontariamente interrotto un comportamento di cui non si e' ancora richiesta la legittimazione. Questo, viene implicitamente suggerito dal secondo comma dell'articolo medesimo.
Di conseguenza, non e' l'iter dell'usucapione ad essere stato inficiato dal mancato uso, ma il fatto che l'azione non sia stata esperita entro l'anno e che con i fatti si sia dimostrato di non voler proseguire l'uso (o comunque se ne sia accettato il divieto senza farsi riconoscere il diritto) comporterebbe l'impossibilita' di vedersi riconoscere quanto potenzialmente acquisito.
Ad ogni modo, ogni caso va visto in se', sulla base degli elementi effettivi.
Di conseguenza, non e' l'iter dell'usucapione ad essere stato inficiato dal mancato uso, ma il fatto che l'azione non sia stata esperita entro l'anno e che con i fatti si sia dimostrato di non voler proseguire l'uso (o comunque se ne sia accettato il divieto senza farsi riconoscere il diritto) comporterebbe l'impossibilita' di vedersi riconoscere quanto potenzialmente acquisito.
Ad ogni modo, ogni caso va visto in se', sulla base degli elementi effettivi.
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