Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
12 aprile 2002
12 Apr 2002
_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............se io ricevo a casa una multa fatta con autovelox e non sono stato bloccato nel medesimo momento in cui commettevo il reato e giusto pagare la multa?? E' una legge o una sentenza quella di non pagare la multa se non si e bloccati in quel momento?? Grazie
_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............se io ricevo a casa una multa fatta con autovelox e non sono stato bloccato nel medesimo momento in cui commettevo il reato e giusto pagare la multa?? E' una legge o una sentenza quella di non pagare la multa se non si e bloccati in quel momento?? Grazie
Risposta ADUC
nulla prevede che semplicemente si possa non pagare la multa se non fermati: queste sono le semplificazioni estreme dei titoli di giornale.
Il fatto e' che la legge (Codice della Strada) prevede che si debba effettuare la contestazione immediata di ogni infrazione che lo consenta. Qui, si apre un ampio dibattito, su quando sia effettivamente possibile e quando no; di conseguenza, iniziano ad esserci le contestazioni e susseguentemente le sentenze, che consentono di dare delle indicazioni sommarie su quali casi i giudici vedano come immediatamente contestabili e quali no. Senza pero' che questo valga in assoluto, potendo in realta' esprimere giudizi diversi. Inoltre, nessun caso e' MAI veramente identico ad un altro.
Di conseguenza, quando manca il fermo, e' possibile opporsi in giudizio, contestando la multa (non omettere arbitrariamente il pagamento, ma poter invece contestare in giudizio) e fornendo al giudice tutti gli elementi per cui si ritiene che il fermo fosse possibile, sperando in un accoglimento -che potrebbe pero' non esserci.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Cordiali Saluti,
Il fatto e' che la legge (Codice della Strada) prevede che si debba effettuare la contestazione immediata di ogni infrazione che lo consenta. Qui, si apre un ampio dibattito, su quando sia effettivamente possibile e quando no; di conseguenza, iniziano ad esserci le contestazioni e susseguentemente le sentenze, che consentono di dare delle indicazioni sommarie su quali casi i giudici vedano come immediatamente contestabili e quali no. Senza pero' che questo valga in assoluto, potendo in realta' esprimere giudizi diversi. Inoltre, nessun caso e' MAI veramente identico ad un altro.
Di conseguenza, quando manca il fermo, e' possibile opporsi in giudizio, contestando la multa (non omettere arbitrariamente il pagamento, ma poter invece contestare in giudizio) e fornendo al giudice tutti gli elementi per cui si ritiene che il fermo fosse possibile, sperando in un accoglimento -che potrebbe pero' non esserci.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Cordiali Saluti,
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