Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
12 aprile 2002
12 Apr 2002
Oggetto: info
Spett.le ADUC vorrei, gentilmente, un chiarimento circa un fatto a me accaduto sabato scorso. Mi trovavo, di sera, a transitare in una strada provinciale quando notavo un lampo dietro la mia vettura. Dopo circa 100 mt. venivo fermata da una pattuglia di Carabinieri i quali mi informavano che avevo presumibilmente ecceduto nella velocità. Del fatto che avevo superato il limiti gli agenti se ne erano accorti dal flash dell'apparecchiatura.
Al che compilavano un verbale di accertamento e contestazione nel quale venivano riportati i miei dati e quelli della patente di guida, inoltre vi era uno spazio, per tutela al diritto alla difesa, per le mie dichiarazioni.
Nei vari passaggi di questo stampato vi era una voce che riportava che la sanzione verrà comminata a seguito dello sviluppo, in caso positivo, del fotogramma e che se avevo violato il comma 9 dell'articolo 142 copia di detto verbale verrà inviata alle amministrazioni competenti per l'eventuale sospensione della patente di guida. Chiedevo del perchè non mi potevano contestare la violazione immediatamente dato che avevano un AUTOVELOX 104/C2 che consente di vedere la velocità del veicolo che passa davanti l'apparecchiatura. Per risposta gli accertatori riferivano che motivi di organizzazione del servizio e per motivi di sicurezza, per non lasciare solo il collega, l'infrazione era avvenuta ma non poteva essere appurata solo la velocità ed inoltre il trasgressore era stato messo in condizione di ribattere, diritto alla difesa, nel verbale di accertamento. Il quesito è questo: è regolare tale accertamento? Non devono essere di più gli agenti accertatori? E dato che mi avevano fermato non dovevano contestarmi la sanzione senza che questa mi giunga a casa? vi sono elementi tali per proporre ricorso? Grazie e scusate delle domande rivolte
Oggetto: info
Spett.le ADUC vorrei, gentilmente, un chiarimento circa un fatto a me accaduto sabato scorso. Mi trovavo, di sera, a transitare in una strada provinciale quando notavo un lampo dietro la mia vettura. Dopo circa 100 mt. venivo fermata da una pattuglia di Carabinieri i quali mi informavano che avevo presumibilmente ecceduto nella velocità. Del fatto che avevo superato il limiti gli agenti se ne erano accorti dal flash dell'apparecchiatura.
Al che compilavano un verbale di accertamento e contestazione nel quale venivano riportati i miei dati e quelli della patente di guida, inoltre vi era uno spazio, per tutela al diritto alla difesa, per le mie dichiarazioni.
Nei vari passaggi di questo stampato vi era una voce che riportava che la sanzione verrà comminata a seguito dello sviluppo, in caso positivo, del fotogramma e che se avevo violato il comma 9 dell'articolo 142 copia di detto verbale verrà inviata alle amministrazioni competenti per l'eventuale sospensione della patente di guida. Chiedevo del perchè non mi potevano contestare la violazione immediatamente dato che avevano un AUTOVELOX 104/C2 che consente di vedere la velocità del veicolo che passa davanti l'apparecchiatura. Per risposta gli accertatori riferivano che motivi di organizzazione del servizio e per motivi di sicurezza, per non lasciare solo il collega, l'infrazione era avvenuta ma non poteva essere appurata solo la velocità ed inoltre il trasgressore era stato messo in condizione di ribattere, diritto alla difesa, nel verbale di accertamento. Il quesito è questo: è regolare tale accertamento? Non devono essere di più gli agenti accertatori? E dato che mi avevano fermato non dovevano contestarmi la sanzione senza che questa mi giunga a casa? vi sono elementi tali per proporre ricorso? Grazie e scusate delle domande rivolte
Risposta ADUC
e' un caso anomalo: non sappiamo quale potrebbe essere il responso di un giudice. Infatti, il fermo c'e' stato. Pero' e' un fermo ipotetico in quanto non c'e' certezza sull'effettiva esistenza della violazione.
In realta', si ottempera all'obbligo principale -reprimere un comportamento illecito- ma col dubbio sull'effettiva esistenza dell'illecito: ci sono elementi d'incertezza. Tendenzialmente escluderemmo l'opportunita' di ricorrere, in quanto c'e' la fondata possibilita' che la sanzione comminata venga ritenuta comunque lecita.
In realta', si ottempera all'obbligo principale -reprimere un comportamento illecito- ma col dubbio sull'effettiva esistenza dell'illecito: ci sono elementi d'incertezza. Tendenzialmente escluderemmo l'opportunita' di ricorrere, in quanto c'e' la fondata possibilita' che la sanzione comminata venga ritenuta comunque lecita.
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