Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
30 gennaio 2000
Spett.le Aduc,
sono un Vostro nuovo iscritto e desidero porVi alcuni quesiti in merito all'oggetto.
Seguendo le Vostre competenti risposte e leggendo la scheda relativa, ho inteso che vi siano talvolta alcuni comportamenti "irregolari", se non addirittura illeciti, in quelle che vengono definite le vendite fuori dai locali commerciali (Decr. Leg.vo 50/92). Al di la’ delle varie tecniche messe in campo per carpire le firme sul contratto, mi preme soffermare l'attenzione sulle eventuali lettere di sollecito al pagamento, spedite dai legali della ditta, talvolta con lo scopo di intimorire, ma senza alcuna vera intenzione di proseguire nell'azione legale.
Ulteriore intimidazione, consisterebbe nell'eventuale citazione presso un tribunale, magari quello non competente per residenza del consumatore-contraente.
A tale proposito desidero avere cortesemente maggiori delucidazioni circa le modalita’ di citazione dei legali, l'iscrizione a ruolo o meno, le ingiunzioni di pagamento, ecc., e ogni forma di "intimidazione" a Vostra conoscenza utlizzata da talune ditte e/o dai loro venditori sulla strada.
Vi risulta, per esempio, che il giudice adito, non competente per territorio, abbia condannato la parte attrice al rimborso delle spese processuali, legali, di viaggio e pernottamento, ed eventuali danni dimostrati dal convenuto - contraente - consumatore che, presentatosi in giudizio, abbia eccepito l'incompetenza del giudice?
E' possibile eccepire l'incompetenza con una raccomandata a.r. al giudice, prima dell'udienza, evitando di presenziare?
Come tutelarsi e capire se la citazione e’ stata iscritta a ruolo? Quali sono i termini temporali dell'iscrizione a ruolo? Quale e’ l'ufficio giudiziario da cui ricevere la conferma dell'iscrizione? Quando cade in prescrizione il diritto presunto della ditta di adire le vie legali?
Ogni altro suggerimento e spiegazione sono graditi.
Ringrazio anticipatamente e porgo distinti saluti.
sono un Vostro nuovo iscritto e desidero porVi alcuni quesiti in merito all'oggetto.
Seguendo le Vostre competenti risposte e leggendo la scheda relativa, ho inteso che vi siano talvolta alcuni comportamenti "irregolari", se non addirittura illeciti, in quelle che vengono definite le vendite fuori dai locali commerciali (Decr. Leg.vo 50/92). Al di la’ delle varie tecniche messe in campo per carpire le firme sul contratto, mi preme soffermare l'attenzione sulle eventuali lettere di sollecito al pagamento, spedite dai legali della ditta, talvolta con lo scopo di intimorire, ma senza alcuna vera intenzione di proseguire nell'azione legale.
Ulteriore intimidazione, consisterebbe nell'eventuale citazione presso un tribunale, magari quello non competente per residenza del consumatore-contraente.
A tale proposito desidero avere cortesemente maggiori delucidazioni circa le modalita’ di citazione dei legali, l'iscrizione a ruolo o meno, le ingiunzioni di pagamento, ecc., e ogni forma di "intimidazione" a Vostra conoscenza utlizzata da talune ditte e/o dai loro venditori sulla strada.
Vi risulta, per esempio, che il giudice adito, non competente per territorio, abbia condannato la parte attrice al rimborso delle spese processuali, legali, di viaggio e pernottamento, ed eventuali danni dimostrati dal convenuto - contraente - consumatore che, presentatosi in giudizio, abbia eccepito l'incompetenza del giudice?
E' possibile eccepire l'incompetenza con una raccomandata a.r. al giudice, prima dell'udienza, evitando di presenziare?
Come tutelarsi e capire se la citazione e’ stata iscritta a ruolo? Quali sono i termini temporali dell'iscrizione a ruolo? Quale e’ l'ufficio giudiziario da cui ricevere la conferma dell'iscrizione? Quando cade in prescrizione il diritto presunto della ditta di adire le vie legali?
Ogni altro suggerimento e spiegazione sono graditi.
Ringrazio anticipatamente e porgo distinti saluti.
Risposta ADUC
Prima di tutto invii lettere, proprie o di avvocati. Dopo, puo' essere dato tutto ad una societa' di recupero crediti.
Poi, si passa al giudice di pace. Se la citazione non e' stata correttamente notificata e non e' stata iscritta la causa, possono tornare all'agenzia di recupero crediti. Se c'e' una sentenza di condanna, possono invece passare a precetto ed a pignoramento. Solitamente il giudice che si dichiara incompetente, si limita a questo. Sia perche' se e' competente non puo' decidere sull'argomento, sia perche' la clausola e' vessatoria se il cliente decide di farne valere la vessatorieta' (nessuno gli impedisce di accettare il foro indicato nel contratto, se lo desidera. Ha solo il diritto di sceglierne un altro piu' vicino). La questione potrebbe invece essere riportata in ballo nel corso della causa vera, facendo presente anche che si sono sostenute delle spese per chiedere questo trasferimento etc...
Occorre presenziare, senno' si prende la colpa. Per sapere se veramente il procedimento e' stato iscritto, chieda in cancelleria.
Non ci sono "termini temporali": nel momento in cui viene notificato a lei, il procedimento viene notificato anche al tribunale. Comunque, e' con la cancelleria che deve parlare.
La prescrizione dipende dal contratto di cui si tratta, comunque solitamente sono di 10 anni.
Poi, si passa al giudice di pace. Se la citazione non e' stata correttamente notificata e non e' stata iscritta la causa, possono tornare all'agenzia di recupero crediti. Se c'e' una sentenza di condanna, possono invece passare a precetto ed a pignoramento. Solitamente il giudice che si dichiara incompetente, si limita a questo. Sia perche' se e' competente non puo' decidere sull'argomento, sia perche' la clausola e' vessatoria se il cliente decide di farne valere la vessatorieta' (nessuno gli impedisce di accettare il foro indicato nel contratto, se lo desidera. Ha solo il diritto di sceglierne un altro piu' vicino). La questione potrebbe invece essere riportata in ballo nel corso della causa vera, facendo presente anche che si sono sostenute delle spese per chiedere questo trasferimento etc...
Occorre presenziare, senno' si prende la colpa. Per sapere se veramente il procedimento e' stato iscritto, chieda in cancelleria.
Non ci sono "termini temporali": nel momento in cui viene notificato a lei, il procedimento viene notificato anche al tribunale. Comunque, e' con la cancelleria che deve parlare.
La prescrizione dipende dal contratto di cui si tratta, comunque solitamente sono di 10 anni.
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