Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

10 aprile 2002
Domanda 10 aprile 2002
10 Apr 2002
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Alla mia azienda e' pervenuta una contravvenzione all'art. 145/5 (mancato arresto allo stop) del Codice della Strada rilevata da verbalizzante circolante in senso contrario al mio il quale non ha provveduto a contestarla sul posto.
Questo fatto puo' essere motivo di ricorso dal momento che c'erano tutti i presupposti per potermi fermare sul momento?
Grazie, Buona giornata

Risposta ADUC
il mancato fermo puo' essere motivo di ricorso, ed eventualmente addurra' come prova la possibilita' di essere fermato al momento della infrazione.
Ma tenga presente che sara' il giudice a valutare sulla ammissibilita' del ricorso, valutando anche quanto verra' affermato dagli agenti.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra zero e 100 euro, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Cordiali Saluti,
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