Venerdì 5 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Lettera del consumatore

8 aprile 2002
Domanda 8 aprile 2002
Premesso che il vostro modulo "RICORSO MULTE AUTOVELOX" descrive pienamente quanto ha me avvenuto ad opera della Polstrada di Aosta, necessito di quattro chiarimenti.
1) l'autostrada rientra nei casi di "Strada fuori da centri abitati" da voi indicata?
2) Nella mia contestazione viene indicato l'utilizzo di AUTOVELOX 104/C2, questo rientra nell'insieme Autovelox 104/C da voi indicato?
3) Come giustificazione alla mancata contestazione immediata della violazione si indica "posto di rilevamento effettuato con un'unica pattuglia", e' giustificazione accettabile?
4) Mi reco 2 o 3 volte la settimana ad Aosta con alcuni colleghi per lavoro e a turno ogni collega mette a disposizione l'auto per il viaggio. Non amando particolarmente guidare, quando e' il turno della mia auto, uno dei miei colleghi si presta per la guida. Non sono in grado di stabilire chi era il conducente quel giorno, questo fatto ha qualche rilevanza?
Grazie.

Risposta ADUC
Si', l'autostrada e' una delle strade fuori dei centri abitati. Ed anche il modello da lei indicato e' di quelli che consentono il fermo immediato. La scelta di optare per un'unica pattuglia, e' di per se' contestabile: sara' poi il giudice a decidere.
L'impossibilita' di identificare il contravventore puo' consentire la contestazione della segnalazione sulla patente -ma non di contestare la sanzione pecuniaria.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →