Sabato 6 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

8 aprile 2002
Domanda 8 aprile 2002
Cara ADUC,
una decina di giorni fa mi sono state recapitate per posta due contravvenzioni al codice della strada per infrazioni accertate da un maresciallo della stazione carabinieri di un paesino di montagna della provincia di Imperia, tramite due raccomandate.
Ora.... visto che queste contravvenzioni non mi sono state contestate sul posto e notate alcune imprecisioni nella compilazione di questi verbali quali per es. la mancanza dell'indicazione del motivo per il quale non mi sono state contestate immediatamente, vorrei sapere se posso presentare un ricorso "vincente" al giudice di pace della mia zona in modo da non pagare queste infrazioni e magari se e' possibile sapere quali sono le cose da guardare in un verbale per evitare di pagare contravvenzioni viziate da errori...
Ti ringrazio anticipatamente.

Risposta ADUC
E' indispensabile chiarire che la prima cosa da tenere presente e' che le contravvenzioni per infrazioni commesse sono legittimamente fondate.
In secondo luogo, occorre verificare -dal punto di vista pratico- quali irregolarita' effettivamente vi siano.
Per cio' che concerne la mancanza di contestazione immediata, non indica di che tipologia di infrazione si tratti: a seconda del caso specifico sara' infatti possibile ritenere ammissibile una simile opposizione, basata su tali elementi. Ci sono infatti infrazioni che possono essere contestate subito ed altre no: e tra quelle che "possono" in astratto, occorrera' valutare quali lo siano nel caso specifico.
Per quanto concerne le altre irregolarita', dipende dalla tipologia: alcune potrebbero ad esempio comportare la possibilita' di ottenere si' l'annullamento del verbale, ma solo per favorire la riemissione di un atto identico e corretto (a seconda di cio' che stabilisce il giudice -ma non quello della sua zona, se lo ricordi).
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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